manda. Il risparmio previdenziale assume importanza e particolare valenza sociale considerando che è finalizzato al mantenimento del tenore di vita nel periodo senile. Come è protetto nell’ordinamento italiano?
Risposta. Va ricordato in premessa, visto che la tutela costituzionale del risparmio (in base all’articolo 47 della Costituzione) è stata più volte evocata negli ultimi mesi, che i fondi pensione godono di una du-plice salvaguardia costituzionale, sia in virtù proprio dell’articolo 47, sia dell’articolo 38 trattando-si di strumenti previdenziali.
D. Chi vigila sui fondi pensione?
R. Nel sistema italiano si prevede una articolata rete di protezione con in posizione api-cale le direttive del ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia. L’Autorità di vigilanza competente è la Covip in un modello settoriale (non quindi per finalità). Va poi ricordato che dal 2011 in ambito europeo sia stata creata una specifica Authority europea, l’Eiopa, competente an-che in materia di assicurazioni, con sede a Francoforte, con cui si relazionano le Autorità nazionali.
D. Quali sono le competenze della Covip?
R. Le attribuzioni della Covip riguardano l’intero settore del-la previdenza complementare, fondi pensione negoziali, fondi preesistenti, fondi aperti, piani individuali di previdenza (pip).
Nel pratico la competenza è sia sulla trasparenza e la correttezza, sia sulla sana e prudente gestio-ne. La vigilanza condotta dalla Covip nei confronti delle forme pensionistiche complementari include poteri regolamentari, informativi, ispettivi e sanzionatori.D. Cosa si prevede in termini di governance dei fondi pensione?
R. Il profilo è molto importante e assume ancora maggiore valenza strategica di tutela degli aderenti alla luce della nuova normativa sui limiti di investimento e conflitti di interesse cui le forme pensionistiche comple-mentari si sono dovute adeguare entro lo scorso mese di maggio.
D. Quali sono gli organi dei fondi pensione?
R. I fondi pensione negoziali, essendo soggetti giuridici autonomi, sono dotati di organi di amministrazione e controllo interni vale a dire consiglio di amministrazione, collegio sindacale, assemblea dei delegati. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo deve rispettare il criterio del-la partecipazione paritetica di
rappresentanti dei lavoratori e dei lavoro. I fondi pensione aper-ti che prevedano la possibilità di adesione in forma collettiva devo-no istituire invece un organismo
di sorveglianza (composto da due membri effettivi designati dalla società che esercita l’attività del fondo pensione) che sia inoltre integrato, in presenza di adesioni
collettive che abbiano comportato l’iscrizione di almeno 500 lavora-tori appartenenti a una singola azienda o gruppo, con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell’azienda o gruppo e l’altro in rappresentan-za dei lavoratori.
D. Quali sono i compiti dell’organismo di sorveglianza? R. L’organismo ha il compito di rappresentare gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l’amministrazione e la gestione del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all’organo di amministrazione della banca, compagnia, sgr o sim, eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla Covip successivamente a tale fase.

D. Esistono altre figure di governance?
R. Figura comune a tutti gli strumenti previdenziali (fondi pensione chiusi, fondi pensio-ne aperti, piani individuali di previdenza) è quella del respon-sabile della forma pensionistica, ruolo autonomo ed indipendente. Viene nominato dal consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare e deve essere dotato dei
necessari requisiti di onorabilità e professionalità.
D. Quali sono i compiti?
R. Deve verificare che la gestione della stessa sia svolta nell’esclusivo interesse degli ade-renti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti. L’ attività deve essere svolta dal responsabile, in modo autonomo e indipendente come detto, riportando direttamente all’organo amministrativo della forma pensionistica relativamente ai risultati dell’ attività svolta.
D. Ho sentito parlare poi di banca depositaria, quale funzione svolge?
R. La banca depositaria costituisce una sorta di guardiano degli investimenti dal momento che dal punto di vista funziona-le i versamenti raccolti dal fondo pensione rimangono in deposito presso questo operatore che provvede ad effettuare le opera-zioni di compravendita relative all’attività di investimento, se-guendo le disposizioni dei gestori finanziari (secondo le modalità previste dalla convenzioni stipu-late con il fondo). Mutuata dalla normativa del risparmio gestito, la banca depositaria è obbligatoria per i fondi pensione di nuova istituzione e anche per i fondi preesistenti in caso di gestione convenzionata.
D. Ha solo compiti di custodia?
R. La previsione obbligatoria di un deposito presso la banca depositaria, posta in posizione terza, risponde sicuramente a criteri di separatezza contabile (differenziando i possibili rischi di custodia delle risorse del fon-do pensione rispetto all’attività di gestione) oltreché a principi di correttezza e di trasparenza amministrativa. Espleta anche obblighi di custodia attiva, di controllo di legittimità e di regolamento delle operazioni, di informazione nei confronti dell’autorità di vigilanza rispet-
to alle irregolarità riscontrate.
D. Abbiamo parlato di normativa sui limiti di investimento e conflitti di interesse. Cosa si prevede?
R. La nuova normativa presta maggiore attenzione alle ca-pacità gestionali e ai processi decisionali dei fondi pensione e alla loro necessaria maggiore responsabilizzazione nel con-trollo e gestione dei rischi, da effettuare attraverso il ricorso a strumenti e modelli di gestione congruenti. Le regole sui conflitti di interesse richiedono poi l’adozione di misure organizzative in grado di identificare e gestire questi ultimi, in modo da evitare incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei be-
neficiari.
D. Il risparmiatore può sentirsi sicuro allora?
R. L’impianto prevede un articolato sistema di tutele. Ci sono però alcune premesse che van-no poste. Aderire a una forma pensionistica complementare richiede un adeguato livello di consapevolezza e comprensione sulle funzioni dello strumento e sui suoi meccanismi di funzio-namento. In questa prospettiva va vista sicuramente con favore
l’iniziativa recente della Covip di introdurre una Scheda sin-tetica recante le informazioni chiave, proprio per agevolare una migliore comprensione delle caratteristiche del fondo pensione/pip e della relativa onerosità.
D. Esistono rischi connaturati all’investimento previdenziale?
R. I fondi pensione si basano sulla capitalizzazione dei contributi, quindi su un processo di investimento, per cui valgono le regole auree di qualsiasi investimento,
con la necessaria precisazione che si tratta di pensioni. Occorre cioè diversificare il proprio investimento o tra più linee (in senso orizzontale) o in senso temporale
(linee più azionarie a inizio carriera per poi graduare verso linee più tranquille all’avvicinarsi della pensione) per minimizzare il rischio finanziario. Bisogna pun-
tare ad una crescita graduale e costante del proprio investimento ricordandosi che in prossimità del pensionamento è opportuno consolidare quanto si è accumulato senza rischi inutili.
D. Tema delicato è quello del bail-in. Si applica ai fondi pensione?
R. Un primo profilo è quello legato all’investimento dei fondi pensione in titoli bancari. In caso di fallimento della banca le azioni e le obbligazioni non garantite
vedono azzerarsi il proprio valore, come qualsiasi investimento in azioni o obbligazioni di società commerciali. Diversamente, per espressa previsione normativa, non si azzera il valore delle obbligazioni garantite.
D. Che succede nel caso di bail-in della depositaria?
R. L’opinione prevalente è che in considerazione della disciplina in materia di rivendicazione delle risorse dei fondi pensione le passività di pertinenza di que-
sti ultimi (depositi e strumenti finanziari) siano da escludere dal bail-in delle banche presso cui sono depositati. Sono poi esclusi dal bail-in i conti di de-
posito aperti dal fondo pensione presso altre banche. (riproduzio-ne riservata)

di Carlo Giuro I CENTO QUESITI
La complessa rete di tutele a garanzia del risparmio previdenziale
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