Va esclusa la responsabilità dell’Ente gestore per un sinistro causato dal fondo stradale dissestato allorché sia emersa l’imprudente condotta di guida del danneggiato -nella specie l’eccessiva velocità che lo aveva costretto ad una brusca frenata in una condizione di piena visibilità del tratto stradale dissestato-, tale da comportare l’interruzione del nesso causale rispetto alle condizioni della sede stradale, integrando pertanto l’ipotesi del caso fortuito idonea a escludere la responsabilità del Comune.

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016 n. 15399