Occorre evidenziare come il testo originario dell’art. 16 del dlgs n. 102/2014 prevedesse che la sanzione per la mancata installazione di sistemi di rilevazione in corrispondenza a ogni corpo radiante fosse a carico del condominio e dei «clienti finali» e che, per come era scritta, si ritenesse che per ogni violazione la stessa andasse comminata sia al primo che ai secondi (quindi con una sostanziale doppia imposizione ai singoli comproprietari). La norma in questione, invero alquanto discutibile, è stata quindi modificata nei termini anzidetti dal dlgs n. 141/2016.

In base alla precedente normativa era quindi ravvisabile una responsabilità congiunta di condominio e condomini. Quanto al primo, si sarebbe allora dovuto volta per volta verificare se la mancata attivazione fosse imputabile all’amministratore (che si fosse disinteressato dell’adempimento di legge), all’assemblea (che non avesse deliberato sulla questione) o ai singoli condomini (che non avessero consentito l’accesso ai propri locali ai tecnici incaricati). Su quest’ultimo aspetto si evidenzia anche una recente sentenza della Corte di appello di Trento (sentenza n. 134 del 10/05/2016), che ha confermato il diritto dell’amministratore di ottenere un ordine giudiziale per l’ingresso dei termotecnici nell’unità immobiliare del condomino che si opponga all’installazione dei sistemi di rilevazione sui termosifoni. In precedenza si era pronunciato negli stessi termini il Tribunale di Pordenone con un’ordinanza cautelare del 24/09/2015.

Con la nuova formulazione del predetto art. 16 è invece soltanto il singolo condomino a essere direttamente sanzionabile in caso di inadempimento (salva la diversa responsabilità del condominio per non avere approvato i criteri di riparto dei consumi). Quest’ultima appare una scelta più ragionevole. La responsabilità del condomino scatterà infatti sia nel caso in cui questi non provveda a fare installare il sotto-contatore o il dispositivo di rilevazione sui termosifoni allorché l’amministratore e l’assemblea si siano già attivati per tutti gli adempimenti precedenti (progetto tecnico, interventi sull’impianto comune, incarico dell’impresa specializzata nella contabilizzazione del calore ecc.) sia nel caso in cui detti adempimenti preliminari manchino del tutto o non siano stati realizzati nel termine del 31/12/2016. In quest’ultima ipotesi, però, fermo restando che la sanzione sarà presumibilmente applicata a tutti i comproprietari che si trovano nella medesima situazione, questi ultimi potranno volta per volta rivalersi sull’amministratore condominiale ove dimostrino che ci sia stata una sua colpa esclusiva o concorrente nel mancato intervento sull’impianto di riscaldamento nei termini di legge.

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