Nella assicurazione obbligatoria della RCA, in caso di giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato con l’azione diretta contro l’assicuratore, è necessaria, ai fini dell’integrità del contraddittorio in sede di accertamento, la presenza del responsabile del danno e del proprietario del veicolo danneggiante, tanto in primo grado che nei successivi eventuali gradi di giudizio, senza che, atteso il disposto letterale dell’art. 23 l. n. 990 del 1969, assuma rilevanza il fatto che si sia formato il giudicato interno implicito in ordine all’accertamento della responsabilità.

Tribunale di Pisa, 05/07/2016 n. 902