Caso RMP n.13IMPR TELEFONIA 2

Attività: IMPRENDITORE DI TELEFONIA

  • Data di nascita: 18/09/1992
  • Sesso: M
  • Stato civile: Libero
  • Figli a carico: =
  • Reddito annuale lordo: 25.000 €
  • Anzianità contributiva: 2 anni 9 mesi

Vediamo le prestazioni riconosciutegli dall’INAIL e dall’INPS in caso di..

  • INVALIDITA’ TEMPORANEA O PERMANENTE (grado %)

    • 30%:     INAIL  € 4.745    INPS  nessuna 
    • 60%:     INAIL  € 14.167  INPS  nessuna
    • 80%:     INAIL  € 20.476  INPS  nessuna
    • 100%:   INAIL  € 33.167  INPS  € 6.148*

*N.B.: importo comprensivo dell’assegno di accompagnamento pari a € 6.148 annui

  • PREMORIENZA

INAIL:  Non ci sono eredi superstiti
INPS:    Non ci sono eredi superstiti

 

Rischio invalidità permanente causata da malattia o infortunio

Le prestazioni, a cui ha potenzialmente diritto il soggetto, sono a carico dell’ente previdenziale obbligatorio  e all’assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente ai rischi riconducibili all’attività lavorativa. Di seguito sono riportate le pensioni e le rendite annue lorde stimate sulla base dei dati impostati per i principali livelli d’invalidità permanente, con esclusione dei casi di scarsa incidenza (invalidità <= 15%).

Il livello d’invalidità è certificato da una commissione medico-legale, con riferimento ad apposite tabelle di danno biologico approvate da recenti disposizioni in materia. L’invalidità è solo quella di tipo permanente e la norma prevede la possibilità di verifica di tale requisito per un massimo di due controlli consecutivi.

Nel caso in cui il soggetto ha diritto a prestazioni INAIL, va sottolineato che dette prestazioni non sono cumulabili con le pensioni dell’ente previdenziale. Limitatamente ai casi in cui la pensione dell’ente obbligatorio risulta di importo superiore alla rendita INAIL, il soggetto ha diritto solo alla differenza.

Le pensioni dell’ente previdenziale obbligatorio sono soggette sia alla tassazione sui redditi, sia ad eventuali riduzioni o integrazioni in funzione dei redditi residui, anche da attività lavorativa, che il soggetto possiede nell’ipotesi d’invalidità. Le altre rendite non sono soggette a tassazione. Si precisa che la totale invalidità (l’inabilità) non è compatibile con alcuna attività lavorativa residua.

 

Prestazioni riconosciute (invalidità permanente causata da malattia o infortunio)

a) Nel primo caso in esame, se trattasi di infortunio o malattia professionale, l’invalidità riconosciuta all’Imprenditore (30%), darà luogo ad una prestazione INAIL piuttosto modesta, se trattasi di infortunio o malattia extra-professionale lo stesso grado di invalidità (30%) non darà luogo ad alcuna prestazione in quanto sotto al minimo previsto (66,7%)

b) Nel secondo caso in esame, se trattasi di infortunio o malattia professionale, l’invalidità riconosciuta all’Imprenditore (60%), darà luogo ad una prestazione INAIL crescente, anche se inferiore rispetto al reddito percepito, se trattasi di infortunio o malattia extra-professionale lo stesso grado di invalidità (60%) non darà luogo ad alcuna prestazione in quanto sotto al minimo previsto (66,7%)

c) Nel terzo caso in esame, se trattasi di infortunio o malattia professionale, l’invalidità riconosciuta all’Imprenditore (80%), darà luogo ad una prestazione INAIL più importante, praticamente quasi al livello del valore del reddito percepito (circa l’80%), se trattasi di infortunio o malattia extra-professionale lo stesso grado di invalidità (80%) non darà luogo ad una prestazione INPS per mancanza dei requisiti minimi di anzianità contributiva ( 5 anni)

d) Nel quarto caso in esame, se trattasi di infortunio o malattia professionale, l’invalidità totale riconosciuta all’Imprenditore (100%), darà luogo ad una prestazione INAIL, che cresce ancora arrivando ad essere quasi  un volta e mezza il reddito percepito, se trattasi di infortunio o malattia extra-professionale lo stesso grado di invalidità totale (100%) darà luogo alla prestazione INPS  del solo assegno di accompagnamento

* importo comprensivo dell’assegno di accompagnamento pari a € 6.148 annui

N.B. La pensione di invalidità da malattia è uguale alla pensione di invalidità permanente da infortunio

 


Tavola sinottica delle prestazioni del Welfare State 

  • Imprenditore telefonia
  • Reddito annuo imponibile: € 25.000Cattura imprenditore telefonia

N.B.: Tutti i dati sono stimati considerando l’anzianità attuale pari a 6 anni 5 mesi
(*) Assegno di accompagnamento: a tutti gli invalidi civili non autosufficienti (100%) e non ricoverati è riconosciuto un assegno di accompagnamento pari a 6.148 euro annui netti.


Commento e soluzioni assicurative:

Nell’esempio preso a riferimento è subito evidente che le prestazioni di assistenza, nei vari casi di invalidità e di premorienza, sono da considerarsi assolutamente inadeguate, rispetto al tenore di vita mantenuto precedentemente (vedesi reddito lordo in attività) e questo vale soprattutto per le prestazioni INPS che risultano inesistenti per la mancanza dei requisiti minimi di anzianità contributiva. Per quanto riguarda invece le prestazioni INAIL esse diventano via via più corpose con il crescere del grado di invalidità; paradossalmente si dovrebbe arrivare all’invalidità totale per avere una prestazione sostanziosa… sempre che poi sia adeguata per la gestione di una persona totalmente invalida….il soggetto in questione è un giovane imprenditore di stato civile «libero» che vive con i genitori e non ha impegni famigliari stabili. Nell’ipotesi di eventi gravi e gravissimi, che compromettano lo stato di salute del giovane imprenditore, sarebbero i genitori a dover provvedere all’assistenza del proprio figliolo. Le prestazioni in caso di premorienza risultano inesistenti per mancanza di eredi superstiti.

Si suggerisce la stipula di:

  • Si suggerisce la stipula di una polizza temporanea caso morte con beneficiari i genitori, per le eventuali esposizioni finanziarie, che comprenda anche il caso di invalidità totale
  • una polizza di tutela infortuni e malattia con capitali adeguati, che interverrà anche nei casi di invalidità oggi privi di copertura (vedi prestazioni riconosciute).
  • Da stipulare senza indugio una protezione L.T.C.

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