di Federico Unnia 

 

La responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, e dunque anche quando la persona fisica a cui era stata attribuita la responsabilità del reato presupposto è stata assolta, sulla base della disposizione di cui all’art. 8, dlgs 231/20011. È questo il succo di una recentissima sentenza della Corte di cassazione penale (sez. 1, 2 settembre 2015 n. 35818, pres. A. Cortese, rel. M.S. Di Tomassi) con la quale è stata posta la parola fine a un lungo e complesso iter processuale. La falsificazione informativa, da cui era scaturita l’intera vicenda, era stata predisposta dal relationship manager attraverso un comunicato stampa contenente informazioni non veritiere, diffuso con l’obiettivo di occultare l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della quotata. Comunicazione rivelatasi idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli quotati sul mercato di Borsa italiana. Alla banca, che ai tempi del fatto non era dotata del modello organizzativo, era stata imputata una responsabilità ex dlgs 231/2001. Il tribunale di Milano aveva assolto l’ente, in termini di «automatismo», per effetto dell’assoluzione del soggetto imputato del reato presupposto (in quanto non era stato quel manager a commettere la condotta contestata). Proposto ricorso «per saltum» dal pm, la Corte di cassazione aveva annullato e rimandato il caso alla Corte d’appello di Milano quale giudice del rinvio. Questi aveva condannato la società per non avere, prima della commissione del fatto costitutivo del reato presupposto, adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire il reato di aggiotaggio informativo quale quello accaduto. Secondo la Suprema corte, l’illecito imputabile all’ente del dlgs. 231/2001 non consiste in una responsabilità sussidiaria per fatto altrui bensì in una responsabilità per fatto proprio e «a radicare la personalità della sua responsabilità, sta la necessità di poter muovere direttamente all’ente un rimprovero fondato sul fatto che il reato possa considerarsi espressione di una politica aziendale deviante o comunque il frutto di una colpa d’organizzazione». La circostanza che la colpa d’organizzazione assuma rilievo ai fini dell’imputazione dell’illecito in capo all’ente, solo per effetto della commissione di uno specifico fatto-reato da parte di un soggetto allo stesso ente riconducibile, non preclude la natura cosiddetta personale della responsabilità dell’ente. La Suprema corte ha così concluso che non assume alcuna rilevanza ai fini della decisione sulla responsabilità dell’ente che la sentenza impugnata abbia individuato l’autore del reato presupposto, in quanto la circostanza che muti la persona fisica effettivamente responsabile della condotta sanzionata non incide sulla posizione dell’ente. «Ove si proceda in via autonoma nei confronti dell’ente perché è ignoto l’autore del reato, la (vera o presunta) identificazione dello stesso successiva alla scadenza del termine di prescrizione non richiede che l’azione nei confronti dell’ente debba avere nuovo corso».