Pagina a cura di Vincenzo Dragani 

 

Notifica e relativi aggiornamenti con cui gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti devono costantemente informare le Autorità competenti su sostanze pericolose utilizzate e scenari di impatto con l’ambiente vanno già effettuate utilizzando la (complessa) modulistica prevista dal nuovo dlgs 105/2015, sebbene alcune regole di dettaglio siano ancora in corso di definizione. A dare le prime indicazioni operative sulla nuova disciplina «Seveso» in vigore dallo scorso 29 luglio 2015 è l’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) attraverso il proprio portate internet www.isprambiente.gov.it, annunciando anche l’attivazione dal 1° settembre di un proprio servizio di assistenza per i gestori interessati.

 

Le indicazioni Ispra. L’Istituto, titolare (tra le altre) della gestione del flusso informativo in parola così come dell’attività ispettiva sugli stabilimenti a più alto rischio, ricorda innanzitutto come il modulo da utilizzare sia quello previsto dall’allegato 5 al dlgs 105/2015 (attuativo della direttiva 2012/18/Ue). A essere oggetto di regime transitorio previsto dalla nuova disciplina, conferma l’Ispra, sono solo le modalità di trasmissione della notifica ai destinatari istituzionali. In particolare, come previsto dall’articolo 13 del suddetto nuovo decreto, nelle more della predisposizione del nuovo sistema telematico di inoltro delle notifiche, i gestori dovranno compilare copia del citato modulo (del quale l’Ispra offre attraverso il proprio portale una versione elettronica in versione «open document») e inoltrarlo via posta elettronica certificata firmata digitalmente. Una volta a regime il previsto sistema telematico (coincidente con un rinnovato «Inventario nazionale degli stabilimenti Seveso») compilazione e inoltro delle notifiche avverranno invece utilizzando una versione elettronica del citato modello che sarà messo a disposizione attraverso una apposita applicazione web (in corso di predisposizione da parte dell’Istituto) con accesso mediante autenticazione. Destinatari della notifica, ricorda l’Istituto, sono ai sensi del citato articolo 13 del dlgs 105/2015: il Comitato tecnico regionale di competenza; Regione o altro organo regionale da essa delegato; MinAmbiente (per il tramite dell’Ispra); Prefettura; Comune; Comando provinciale dei Vigili del fuoco. E in relazione alla suddetta fase transitoria di notifica, al riguardo, l’Ispra indica altresì come proprio indirizzo di posta elettronica certificata il seguente: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it.

Come anticipato, l’Istituto annuncia inoltre essere già dal 1° settembre operativo un proprio servizio di assistenza per la compilazione del modulo di notifica, promettendo di rispondere ai quesiti tecnici specifici dei gestori inoltrati al diverso indirizzo e-mail: helpdesknotificheseveso@isprambiente.it. Sempre dall’Ispra arriverà, tramite portale web, una dettagliata guida tecnica per la compilazione delle dodici sezioni in cui è articolato il modulo in parola. L’Istituto ricorda infine come i gestori dovranno accompagnare la notifica con l’evidenza del pagamento della relativa tariffa prevista dagli articoli 13 e 29 del dlgs 105/2015, le cui modalità di versamento sono tuttavia in corso di definizione da parte del MinFinanze e delle quali sarà comunque data comunicazione attraverso lo stesso portale. Dunque, sottolinea l’Istituto, per notifiche e loro aggiornamenti nelle more già trasmessi, la suddetta quietanza dovrà essere inviata a stretto giro dalla citata comunicazione, per le notifiche successive essa dovrà invece essere direttamente allegata al modulo ex Allegato 5 (sia nella fase transitoria che in quella a regime).

Gli importi della tariffa, evidenzia l’Ispra, sono previsti dalla tabella IV, Appendice 1 dell’Allegato I al dlgs 105/2015 (articolati in base a sostanze detenute, attività svolte e dimensioni dell’azienda, con cifre che vanno da 126 a circa 380 euro), la cui applicazione è così declinata: pagamento in misura integrale per prima notifica; ridotta del 50% per successivi aggiornamenti; esclusa per variazioni delle sole informazioni relative alle sezioni F, G ed N del modulo (relative sostanzialmente ad ambiente circostante, pericoli da perturbazioni naturali, dati di dettaglio destinati ad autorità competenti).

 

Soggetti obbligati alla notifica. Tenuti all’adempimento, lo ricordiamo, sono tutti stabilimenti soggetti alla nuova «Seveso» ex dlgs 105/2015, ossia quelli che utilizzano le sostanze pericolose elencate dall’Allegato I al decreto in quantità pari o superiore alle soglie stabilite. L’obbligo riguarda sia gli stabilimenti «di soglia inferiore» (quelli di più basso rischio) sia quelli «di soglia superiore». Esonerate due categorie: gli impianti esclusi da campo di applicazione «Seveso» ex articolo 2 del dlgs 105/2015; gli stabilimenti già sottoposti al dlgs 334/1999 e che prima del 1° giugno 2015 hanno inviato notifica in linea con le nuove condizioni e non hanno effettuato successive modifiche.

 

Termini notifica. Declinata su tre fasce di installazioni la tempistica, ossia: stabilimenti «nuovi» (costruiti o avviati dal 1° giugno 2015, oppure già esistenti ma da tale data soggetti alla direttiva 2012/18/Ue per modifiche di impianti o attività che comportano, a seguito del cambiamento dell’inventario sostanze, un mutamento della soglia di appartenenza), per i quali il termine finale di notifica è quello dei 180 giorni prima della costruzione o 60 giorni prima di modifiche inventario sostanze; stabilimenti «preesistenti» (già sottoposti al dlgs 334/1999 e che dal 1° giugno 2015 rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/Ue senza variazioni di soglia), chiamati all’adempimento entro 1 anno dall’applicabilità direttiva 2012/18/Ue al sito; «altri» stabilimenti (quelli dal 1° giugno 2015soggetti alla direttiva 2012/18/Ue per motivi diversi dai «nuovi stabilimenti»), con dead-line pedissequa ai «preesistenti». L’aggiornamento della notifica è però sempre obbligatoria (ex articolo 13, comma 7, dlgs 105/2015) prima di procedere a significanti modifiche di inventario sostanze o impianti, chiusura o dismissione attività, variazione di dati identificativi azienda o altre informazioni da rendere alle pubbliche Autorità.

 

Il nuovo modulo per la notifica. Il «Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori» previsto dall’allegato 5 al dlgs 105/2015 impone ai gestori di fornire analitici dati su: identificazione azienda e attività svolte; sostanze pericolose detenute o previste; autorizzazioni in essere; descrizione dell’ambiente e del territorio circostante; pericoli indotti da perturbazioni geofisiche e meteorologiche; rischi di incidente, misure di sicurezza da adottare, scenari di impatto con l’esterno. Un novero di informazioni che in alcuni casi promette di impegnare le aziende interessate molto più duramente rispetto agli analoghi adempimenti ex dlgs 334/1999. Sotto un primo profilo, infatti, il quadro 1 della Sezione B del nuovo modulo chiede ai gestori l’indicazione dettagliata di tipologia, stato fisico, composizione e quantità di tutte le sostanze significative ai fini del rischio di incidenti, sia già presenti in sito sia oggetto di prevista futura detenzione.

Così come le Sezioni L ed M dello stesso modello impongono l’indicazione di informazioni precise su comportamenti esterni allo stabilimento da seguire in caso di incidenti rilevanti, tipi di allerta alla popolazione, presidi di pronto intervento e soccorso esistenti. A moltiplicare l’impegno delle aziende appare poi essere la non remota necessità di plurimi aggiornamenti della notifica, laddove essa è dall’articolo 13 del dlgs 125/2015 richiesta non solo in occasione di aumenti, ma anche per decrementi significativi delle quantità di sostanze utilizzate, così come per variazione dei dati relativi all’ambiente esterno all’azienda.

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