di Antonio Ciccia Messina 

 

Risarcimento anche al convivente della persona uccisa. Basta la convivenza stabile e il legame affettivo per poter far valere i diritti della persona offesa. È quel che impone la direttiva 2012/29/Ue, sui diritti delle persone offese, da recepire in apposito decreto legislativo, il cui testo è stato approvato ieri dal consiglio dei ministri in esame preliminare. Lo schema di decreto dettaglia altre misure a tutela della vittima, che non conosce la lingua italiana, al fine di consentirle di comprendere e farsi comprendere sia nelle fasi delle indagini sia nel dibattimento. Certo bisognerà spendere di più in interpreti e traduttori. Ma vediamo di analizzare le più importanti novità.

Diritti del convivente. Si prevede che in caso di morte della persona offesa in conseguenza del reato, i diritti della persona offesa potranno essere esercitati non solo dal coniuge o dai prossimi congiunti, ma anche dalla persona legata da relazione affettiva alla persona defunta e con la quale abbia stabilmente convissuto. Il convivente potrà presentare memorie e documenti e potrà costituirsi parte civile.

Lingua. Alla persona offesa sono dovute informazioni sui propri diritti già dalla fase delle indagini (anzi dal primo contatto) in una lingua comprensibile. Dovrà sapere che ha diritto di partecipare al processo e chiedere il risarcimento dei danni; deve sapere che può rimettere la querela o di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione della notizia di reato. E tutto questo in una lingua comprensibile. Inoltre la vittima ha diritto di sapere, senza ritardo, che la persona indagata, imputata o condannata è stata scarcerata o è evasa: questo nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona e salvo che ci sia il pericolo di ritorsioni contro il responsabile o presunto tale. Sulla scia del decreto legislativo 32/2014, il provvedimento in commento consente al giudice di nominare interpreti e traduttori anche alla vittima di reato e consentirgli una partecipazione piena al procedimento penale, già dalla fase delle indagini preliminari. Si nomina un interprete per la traduzione di uno scritto in lingua straniera o quando la persona interessata vuole rendere una dichiarazione, ma non conosce la lingua italiana. Per impedire rinvii o lungaggini, l’interprete potrà intervenire anche con mezzi di comunicazione a distanza. Inoltre la traduzione per la persona offesa potrà essere disposta in forma orale, salvo che il giudice la pensi diversamente e disponga l traduzione scritta di atti.

Testimonianza. Si consente al giudice di estendere alle persone offese particolarmente vulnerabili (minori, infermi di mente o in relazione alla natura del reato) particolari cautele per l’assunzione della testimonianza sia nell’incidente probatorio sia nel dibattimento. Questo senza essere vincolati a specifici tipi di reato.

Querela. La persona offesa che non conosce la lingua italiana potrà presentare la denuncia o la querela utilizzando la lingua nota: per avere questa agevolazione la denuncia o la querela devono essere presentati presso la procura della repubblica che ha sede nel tribunale del capoluogo di distretto. La scelta di restringere territorialmente la facoltà è giustificata dalla relazione di accompagnamento al decreto, che sottolinea che la direttiva contempla l’obbligo di assicurare l’agevolazione, ma non esclude che, per ragioni organizzative o finanziarie, tale diritto sia regolato accentrando l’incombenza in capo agli uffici giudiziari che hanno più risorse. La persona offesa ha anche diritto di ricevere nella sua lingua l’attestazione di avere presentato la denuncia o la querela.

Circolazione Ue delle denunce. Il decreto legislativi stabilisce la procedura nel caso di denuncia in Italia di reato di competenza di altro stato comunitario. In particolare si prevede che quando la persona denunciante o querelante sia residente o domiciliata in Italia, il procuratore della repubblica trasmette al procuratore generale preso la corte di appello le denunce e le querele per reati commessi in altri stati dell’unione perché vengano inoltrati all’autorità giudiziaria competente.

Età persona offesa. Il decreto prevede che in caso di dubbio sull’età della persona offesa il giudice disponga anche d’ufficio una perizia. Se persiste il dubbio si presume che la vittima sia minore, perlomeno ai fini delle garanzie nel processo.