In caso di morte intervenuta alcuni giorni dopo un sinistro stradale, il danno biologico patito dalla vittima identificandosi come danno alla salute da invalidità temporanea, benché irreversibile va personalizzato secondo i parametri dettati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell’11 novembre 2008 -le cosiddette sentenze di San Martino-, atteso che una persona in stato soporoso, pur non avendo sofferenza cosciente, avverte comunque la sofferenza – seppur in misura minore rispetto a un soggetto vigile fino alla morte – del suo fisico che sussiste e si aggrava fino alla decesso.

Cassazione civile sez. III, 20/05/2015 n. 10246