di Carlo Giuro

Domanda. In tema di Tfr in busta paga, l’operazione varata la scorsa primavera, in via sperimentale fino al 2018, per permettere al lavoratore di ottenere nello stipendio mensile questa forma di retribuzione differita, coloro che hanno usufruito del la forma di finanziamento della cessione del quinto possono richiederla?

Risposta. No. Secondo la normativa approvata che è entrata in vigore lo scorso 3 aprile, sono esclusi da tale possibilità i dipendenti con vincoli sul Tfr, ovvero i casi di cessione del quinto, delegazione di pagamento, pignoramento.

D. Ma cosa è la cessione del quinto e che rapporti ci sono con la previdenza complementare?

R. È una tipologia di prestito non finalizzato, molto diffusa soprattutto in momento di crisi economica, in cui i pagamenti delle rate avvengono tramite la trattenuta di una parte, non eccedente un quinto, dello stipendio o della pensione, da parte del datore di lavoro. Il credito si considera inoltre garantito dal momento che i prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che copra il recupero del credito residuo in caso di decesso del lavoratore o la garanzia proprio del Tfr per l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro precedente all’estinzione dell’intero debito.

D. Ma se si ha in corso un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio si può aderire a previdenza complementare?

R. La Covip non ritiene che la cessione in garanzia del Tfr possa considerarsi pregiudizievole al diritto del lavoratore di aderire a previdenza complementare e di conferirvi il Tfr sia in forma esplicita che tacita. Vanno però valutate da parte del potenziale aderente le possibili implicazioni derivanti dall’applicazione delle specifiche clausole del contratto di finanziamento. Gli orientamenti specificano poi che i profili da considerare sono costituiti dai casi di inadempimento contrattuale e dagli effetti legati al rapporto contrattuale con la società finanziaria in relazione alla riduzione della garanzia prestata. Per quel che riguarda poi le prestazioni viene ancora ricordato che la rendita integrativa o l’eventuale quota in capitale risultano cedibili nella misura di un quinto al netto delle ritenute fiscali e del trattamento minimo Inps.

D. Ci sono limitazioni con riguardo alle facoltà dell’iscritto?

R. La Covip ritiene che è ammessa la facoltà dell’aderente di impegnarsi contrattualmente verso l’istituto che eroga il finanziamento a non richiedere anticipazioni alla forma di previdenza complementare con l’eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie, in relazione alle quali l’impegno potrà riguardare unicamente la quota disponibile dall’iscritto, vale a dire il quinto dell’ammontare dovuto dal fondo. Per evitare però che un simile impegno possa risultare eccessivamente oneroso, prosegue la Commissione, si ritiene che l’impegno a non chiedere anticipazioni non possa valere in termini assoluti ma solo con riferimento all’ammontare del prestito contratto e, progressivamente, man mano che viene rimborsato ratealmente, riferirsi al solo debito residuo. (riproduzione riservata)