Nell’ ipotesi di polizza assicurativa per la responsabilità professionale idonea a coprire i danni causati da comportamenti colposi anteriori alla stipulazione dell’assicurato, previa dichiarazione -al momento della firma da parte del professionista- della mancata conoscenza di alcun elemento da cui poter supporre il sorgere di un proprio obbligo di risarcimento di danni per fatti antecedenti, deve escludersi la copertura assicurativa in favore del legale che, sei mesi prima dell’accordo assicurativo, aveva tenuta una condotta -appropriazione indebita di una somma per l’acquisto di un immobile- da cui poteva deriva poi una sua responsabilità professionale, anche se al momento della stipula non aveva ancora ricevuto formali richieste di risarcimento, dovendo considerarsi comunque prevedibile una pretesa risarcitoria.

Cassazione civile sez. III, 20/05/2015 n. 10290