Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedono la determinazione del premio in base ad elementi variabili – c.d. clausola di regolazione del premio – l’assicurato ha l’obbligo di comunicare periodicamente all’assicuratore le variazioni dei dati rilevanti ai fini della variazione del premio.

Tale onere costituisce oggetto di un’obbligazione civile diversa da quelle indicate dall’art. 1901 c.c. e un eventuale inadempimento non comporta l’automatica sospensione della garanzia.

Quest’ultimo effetto, così come la risoluzione del contratto, può avvenire solo in base ai principi generali in tema di importanza dell’inadempimento e di buona fede nell’esecuzione del contratto; è stato quindi respinto il ricorso avanzato da una Ditta, che aveva richiesto al proprio assicuratore il pagamento dell’indennizzo assicurativo in relazione ad un sinistro coperto da polizza assicurativa per il rischio di perdite su crediti.

Sono state invece accolte le eccezioni della Compagnia, che aveva sottolineato, in considerazione della clausola di regolazione del premio apposta al contratto, il grave ritardo dell’assicurato nell’adempimento dell’obbligo di comunicare le circostanze che avrebbero influito sulla determinazione del premio, nonché l’inadempimento del pagamento del conguaglio, circostanze che avevano condotto l’assicuratore a sospendere la copertura assicurativa.

Cassazione civile sez. III, 27/04/2015 n. 8486