di Angelo Costa 

Sarà negligente l’avvocato che non svolge tutte le attività esigibili, in senso assoluto, per la tutela del cliente. Lo hanno affermato i giudici della seconda sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 17758 dello scorso 08 settembre. Da una disamina degli atti processuali (opposizione a decreto ingiuntivo e atto di appello), secondo i giudici di piazza Cavour risultava che la domanda era stata fondata sulla responsabilità professionale dell’avvocato Tizio per la negligenza consistita nel non avere formulato domanda di mala gestio nei confronti di una società assicuratrice del danneggiante nel giudizio civile per danni da sinistro stradale in cui l’avvocato aveva rappresentato e difeso Caio, il quale aveva chiesto il consequenziale pregiudizio patrimoniale determinato dalla inadeguatezza del risarcimento liquidato per effetto della mancata rivalutazione del massimale assicurato. A parere degli Ermellini siamo dinanzi ad un caso di perdita di chance, come corretta qualificazione giuridica della fattispecie concreta dedotta in giudizio, essendosi i Giudici (secondo il noto principio iura novit curia) limitati a inquadrare i fatti posti a base della domanda nella norma applicabile. Il caso sul quale gli Ermellini sono stati chiamati a esprimersi aveva come protagonista un avvocato (sopra denominato Tizio) che si era rivolto al Tribunale al fine di ottenere un decreto ingiuntivo contro il proprio cliente per il pagamento delle prestazioni professionali rese in una causa di risarcimento danni.

Il cliente Caio presentava opposizione al decreto evidenziando l’imperizia e la negligenza del professionista legale per non aver svolto nella causa di risarcimento alcuna domanda volta a far valere la responsabilità per mala gestio della compagnia assicurativa del danneggiante, risultando così fortemente ridotta l’entità del risarcimento ottenuto. In prima istanza il Tribunale confermava il decreto ingiuntivo, ma successivamente la Corte d’appello considerava l’avvocato responsabile e liquidava il risarcimento in via equitativa, condannando l’assicurazione professionale del legale a manlevarlo e tenerlo indenne. Così, l’avvocato adiva alla Cassazione.