Nell’ipotesi di caduta di un pedone, perché inciampato sul cordolo sconnesso di un marciapiede del centro cittadino, deve ritenersi idonea a integrare il caso fortuito la condotta non diligente del pedone che, in ragione del carattere storico della pavimentazione -genericamente e della strada e del marciapiede- e al carattere noto dei luoghi, avrebbero dovuto utilizzare maggiore prudenza.

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2015 n. 11107