Pagina a cura di Stefano Manzelli 

Dal 18 ottobre non sarà più obbligatorio esporre sul parabrezza dei veicoli il contrassegno attestante la copertura assicurativa. La verifica sarà effettuata direttamente dagli organi di polizia stradale sfruttando apposite banche dati telematiche. Ma i controlli completamente automatici resteranno difficili perché servono strumenti specificamente omologati al momento non disponibili. Con la smaterializzazione dei contrassegni assicurativi giunge a conclusione il lungo iter avviato dal dl 1/2012 con lo scopo di contrastare i fenomeni della contraffazione ed evasione dell’obbligo di copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli.

 

Il contrassegno assicurativo tradizionale andrà in soffitta dal 18 ottobre. Il decreto legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012 ha previsto la sostituzione con sistemi elettronici o telematici del tradizionale tagliando. Il ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha quindi emanato il decreto n. 110/2013, con il quale è stata regolamentata in dettaglio la dematerializzazione dei contrassegni assicurativi. Questo decreto ha indicato il 18 ottobre 2015 come termine a partire dal quale cessa l’obbligo di esposizione del tagliando. Da questa stessa data l’esistenza e la validità della copertura obbligatoria della rc auto dovranno essere verificate da remoto anche mediante l’utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada approvati od omologati ai sensi dell’art. 45, comma 6, del codice della strada.

In una prima fase transitoria le compagnie di assicurazione continueranno a rilasciare al contraente il contrassegno assicurativo cartaceo, che, però, non occorrerà esporre nella parte anteriore del veicolo. Inoltre, per circolare in un altro Stato dell’Unione europea il conducente dovrà avere con sé il certificato di assicurazione cartaceo. Per garantire una migliore efficacia dei controlli sulla situazione assicurativa del veicolo è prevista la piena realizzazione di un unico archivio Aia (Archivio integrato antifrode) che deve collegare le banche dati dell’Ivass, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’interno, dell’Ania, dell’Agenzia delle entrate, della Consap, dell’Aci e dell’Uci.

I controlli in strada da parte degli organi di vigilanza. Una prima modalità di controllo dell’esistenza del contrassegno assicurativo dematerializzato prevede la verifica, da parte degli organi di polizia stradale, della banca dati dei veicoli istituita presso la Motorizzazione, alimentata dalle informazioni contenute nell’Archivio nazionale dei veicoli e nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, nonché dalle informazioni provenienti dalla banca dati «Sita» dell’Ania, appositamente creata per raccogliere, con aggiornamenti in tempo reale, i dati delle compagnie di assicurazione sulle polizze auto. In questo modo l’agente accertatore è in grado di sapere in pochi secondi se per un veicolo sussiste oppure no la copertura assicurativa.

 

Accertamento mediante autovelox, tutor e varchi ztl. In conseguenza delle modifiche che sono state introdotte dalla legge di Stabilità 2012, l’art. 193 del Codice della strada prevede che l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo possa essere effettuato anche utilizzando i seguenti dispositivi omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale:

– apparecchi che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

– dispositivi per il rilevamento a distanza delle violazioni del Codice della strada di cui agli artt. 142 (velocità), 148 (sorpasso) e 176 (comportamenti su autostrade e strade extraurbane principali);

– dispositivi per la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate.

 

In arrivo strumenti ad hoc. L’altra procedura di contrasto dei furbetti del tagliando assicurativo è invece quella prevista dall’art. 31 del dl 1/2012, convertito nella legge 27/2012, non ancora operativa per la mancanza degli adempimenti previsti dall’art. 31 che prefigura una procedura di accertamento della violazione in via autonoma. In questi casi però è richiesta una specifica omologazione dei dispositivi predisposti al controllo. E il ddl 3012, nella versione all’esame della camera in questi giorni, conferma questa indicazione normativa. Ovvero che per attivare controlli automatici della mancata copertura assicurativa dei veicoli serviranno strumenti ad hoc omologati. Non basterà utilizzare gli impianti già in dotazione in tutta Italia, gratuitamente.

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