Quando due o più società di assicurazione stipulano un contratto di coassicurazione, mediante il quale l’impresa titolare del rapporto con l’assicurato ripartisce il rischio con altre imprese operanti nello stesso settore, alle cosiddette «commissioni di delega» che derivano da tale pattuizione deve riconoscersi il regime fiscale di esenzione Iva, previsto dall’articolo 10 del dpr 633/1973. È quanto si legge nella sentenza n. 4737/22/15 della Ctp di Milano. Con il contratto di coassicurazione, l’impresa titolare del rapporto principale con l’assicurato decide di condividere con altre imprese dello stesso settore una quota o una parte del rischio assunto. Tale forma negoziale viene solitamente utilizzata quando si tratta di rischi con un’alta probabilità che si verifichi il sinistro, oppure, in caso di interessi di alto valore economico, a causa della cui entità ben difficilmente un solo assicuratore potrebbe assumersi da solo l’intero carico. Con tale istituto si realizza una ripartizione del rischio tra diversi assicuratori, secondo quote predeterminate, in modo tale che ciascuno di essi risponda solamente della quota personalmente assunta. Secondo l’accertante Agenzia delle entrate, tali operazioni non riguardano prestazioni svolte nei confronti degli assicurati, né tantomeno possono considerarsi accessorie alle stesse; ragion per cui, devono necessariamente essere assoggettate all’imposta sul valore aggiunto (da qui nasceva la notifica dell’avviso di accertamento oggetto della controversia).

Diverso il parere dei giudici meneghini, secondo cui tali commissioni di delega sono, per natura, del tutto assimilabili alle prestazioni assicurative con la conseguente piena operatività del regime di esenzione ex art. 10 del dpr 633/72. Peraltro, i rapporti di coassicurazione rappresentano una prassi ormai consolidata nel mondo assicurativo e le trattative tra le diverse compagini avvengono per lo più attraverso la stipula di accordi quadro, talvolta di durata poliennale (dunque non è indispensabile uno specifico contratto per ogni transazione).

Molto importante che ci sia, in tali contratti, la c.d. «clausola di delega», in forza della quale l’impresa delegata alla condivisione del rischio subentra nella gestione dei rapporti con gli assicurati, in qualità di mandataria, pur nei limiti della quota di rischio stabilita nel contratto.

Il ricorso della società assicurativa è stato accolto, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.

Benito Fuoco

Udita la relazione introduttiva il dottor Carducci, procuratore di parte ricorrente, ulteriormente illustra l’attività di Assimoco Spa, per evidenziare la irrazionalità delle pretese dell’ufficio. La dottoressa Sineri, in rappresentanza dell’Agenzia della Dre Lombardia, insiste per l’annullamento del ricorso.

La parte ha dimostrato di ben conoscere i contenuti e i presupposti della pretesa erariale e per questo motivo non si accolgono le eccezioni preliminari incardinante sulla mancata allegazione.

Questa Commissione ritiene che il ricorso sia invece meritevole di accoglimento nel merito, ritenendo ampiamente dimostrato il contesto nel quale si è espletato il rapporto di coassicurazione con Unicpo, assicurazioni.

Convincenti appaiono le argomentazioni di parte ricorrente sulla natura delle commissioni di delega, e quindi sulla piena operatività dell’esenzione di cui all’art. 10del dpr 633/72; funzione del resto ben definita dalla richiamata risoluzione 30 ottobre 2009 dell’Agenzia delle entrate.

Di converso, per nulla condivisibile è l’interpretazione che da l’Ufficio del contratto di coassicurazione. Torna a questo fine utile precisare che è quanto mai frequente per le compagnie di assicurazione, in un’ottica di frazionamento del rischio, è quindi di prudente gestione assicurativa, condividere con altre compagnie rischi assicurativi che si considerano particolarmente elevati. Occorre anzi precisare che la trattativa tra le compagnie non avviene contratto per contratto, bensì attraverso la stipula di accordi-quadro, talvolta di durata poliennale, nella quale si definiscono anche le modalità di regolamento delle spese che sostiene la compagnia delegata per conto di tutte le compagnie assicuratrici.

Quindi una sola compagnia sostiene tutte le spese di gestione dello specifico contratto, ed eventualmente dei costi sopravvenuti per sinistrosità, per poi ripartire tra tutti i coassicuratori il costo complessivo in funzione della percentuale di partecipazione al rischio, e quindi alla percezione del premio di assicurazione.

In questa fase di ripartizione non vi è nulla di nuovo (o di diverso) rispetto alla gestione dei costi da parte di una sola compagnia in assenza di coassicurazione. Non si vede, pertanto, la ragione per la quale questa operazione di riparto dei costi debba essere estromessa dalla esenzione di cui all’art. 10 più volte menzionato. La condanna alle spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.

PQM

La commissione accoglie il ricorso e dichiara la nullità dell’accertamento impugnato. Condanna l’ufficio alle spese che liquida in 1.000,00 oltre accessori di legge.