di Giovanni Galli  

 

Garanzia dello stato sui mutui per l’acquisto della prima casa, la ristrutturazione e il miglioramento dell’efficienza energetica. Coprirà fino al 50% dell’importo purché il prestito non sia superiore a 250 mila euro. La priorità nell’accesso all’aiuto andrà alle giovani coppie, ai single con figli e agli under 35. Lo prevede il decreto del Mineconomia 31 luglio 2014 «Disciplina del Fondo di garanzia “prima casa” di cui all’articolo 1, comma 48, lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147», pubblicato sulla G.U. n. 226 del 29 settembre 2014. Il fondo ha una dotazione di 600 milioni di euro per tre anni (dal 2014 al 2016) e la sua gestione è attribuita alla Consap. Regioni ed enti locali potranno comunque partecipare su base volontaria a rimpinguare la dotazione. L’immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale, secondo il decreto, non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere caratteristiche di lusso. Inoltre il mutuatario non deve essere proprietario di altri immobili. Le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo potranno essere effettuate da banche e intermediari finanziari in base a un protocollo tra il Tesoro e l’Associazione bancaria italiana (Abi) che disciplini le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all’iniziativa del Fondo, gli impegni degli aderenti volti a favorire la conoscenza da parte dei mutuatari della misura di garanzia, le misure facoltative che i soggetti finanziatori possono adottare a tutela dei mutuatari che presentano difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo, l’accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole di gestione del fondo. I soggetti finanziatori non dovranno richiedere al mutuatario garanzie aggiuntive non assicurative. Ma come funziona il fondo? Nel caso di inadempimento del mutuatario, la banca informerà la Consap e da lì partirà la procedura per chiedere l’intervento della garanzia del fondo. Ovviamente se il soggetto finanziatore non ha richiesto a Consap l’attivazione della garanzia, ovvero non abbia comunicato la ripresa del pagamento delle rate del mutuo, la medesima garanzia decade. Per attivare la garanzia, si dovrà fornire alla Consap una serie di documenti tra cui quelli attestanti l’avvenuta erogazione del mutuo al mutuatario; l’ultima rata rimasta insoluta e l’indicazione del capitale residuo; l’inadempienza del mutuatario accertata. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, La Consap secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvederà alla corresponsione dell’importo spettante a banche e intermediari. Al momento dell’intervento della Consap, scatta l’obbligo in capo al mutuatario di restituire le somme pagate dal fondo, oltre agli interessi e alle spese sostenute per il recupero.

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