di Lorenza Morello, Morello Consulting 

 

Mediazione, nuove regole ma con calma. Il decreto del ministero della giustizia n. 139/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221, di modifica del dm n. 180/2010 (regolamento attuativo della mediazione civile e commerciale) prevede una serie di norme e adeguamenti pratici da soddisfare per poter esercitare l’attività di mediatore, contemplando tuttavia un periodo di transizione di 120 giorni entro i quali gli organismi di mediazione e gli enti di formazione che non fossero in possesso dei nuovi requisiti possano adeguarsi (si veda ItaliaOggi del 24 settembre scorso). Con la riduzione della già risicata indipendenza dei mediatori, il raddoppio delle spese di avvio, la richiesta di capitale minimo pari a euro 10 mila e la doverosa rendicontazione da rendere al ministero, non si ha però la percezione che questo dettato normativo sia di agevolazione delle Adr in Italia, quanto più l’intento sembra quello di un controllo certosino su un istituto che stenta a decollare per i troppi interessi che vengono messi in gioco dalla deflazione giudiziale.

Ora, laddove è doveroso che chi voglia esercitare in qualità di mediatore sia in possesso dei requisiti di neutralità, terzietà e indipendenza, continua a essere tralasciata la palese incompatibilità per gli organismi di mediazione tenuti dagli ordini degli avvocati, su cui la norma tace.

Per quanto riguarda, in seconda analisi, il raddoppio delle spese di avvio per le vertenze di valore superiore a 250 mila euro (per quelle di valore inferiore continueranno a pagarsi 40 euro) che sconteranno un prelievo di 80 euro, oltre alle spese vive documentate, dovute anche in caso di mancato accordo, questa norma ha in sé il sapore della beffa se si analizza in combinato disposto con l’obbligatoria assistenza dell’avvocato che dovrà assistere la parte e che, pertanto e giustamente, avrà diritto al proprio compenso.

Stessa sorte per l’innalzamento del capitale sociale minimo a 10 mila euro che inibisce la possibilità di utilizzare le srl a capitale ridotto, meglio note come srl semplificate per la cui costituzione sarebbe necessario un euro. Su queste forme societarie e la scarsa possibilità di applicazione concreta si appalesa nuovamente la mancata percezione del sistema giuridico nazionale da parte dei vari legislatori che si avvicendano in questa miscellanea di norme raffazzonate.

Una norma che intendesse introdurre seriamente nel nostro ordinamento l’Istituto della mediazione dovrebbe partire dalla matrice dell’istituto, che è la partecipazione volontaria a una forma di risoluzione delle controversie «altra» rispetto al giudizio. A tale risultato non si può giungere per vie differenti da quelle di una conoscenza di tali strumenti che parta dalle scuole primarie (così come viene fare in molti paesi di area mediterranea, tra cui Israele). Solo la consapevolezza nella persona che si forma che «la lite non è la sola risposta al problema» anzi, molto spesso è una non risposta, può preparare una nazione a un cambiamento culturale fondamentale a un approccio serio alla questione. In parallelo, è fondamentale esigere una preparazione d’eccellenza da parte degli operatori di settore, e questo può raggiungersi solo attraverso una selezione molto rigida e accurata degli enti di formazione che invece, dopo il dm. 180/2010, spuntarono come funghi accreditandosi senza verifica alcuna nei registri di un ministero impreparato a tale alluvione. Chi vuole educare deve essere educato lui per primo, e un’evoluzione culturale che ci allontani dalla cultura della lite non si può improvvisare, deve essere preparata con calma. Ai controlli da ragionieri, si può anche pensare in seconda battuta.