Nella liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione di un familiare, deve tenersi conto:

–          dell’intensità del relativo vincolo e di ogni ulteriore circostanza

–          quale la consistenza del nucleo familiare

–          le abitudini di vita

–          la situazione di convivenza

sino a escludere la configurabilità del danno non patrimoniale da morte se tra fratelli unilaterali non vi sia mai stato un rapporto affettivo e sociale, né rapporti di frequentazione e conoscenza.

Cassazione civile  sez. III, 22 ottobre 2013 n. 23917