L’IVASS ha posto in pubblica consultazione il documento che contiene lo schema di Regolamento recante aggiornamenti normativi al vigente Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 in materia di procedura di accesso all’attività assicurativa e Albo delle imprese di assicurazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS entro il 9 ottobre 2014 al seguente indirizzo di posta elettronica: modificheregolamento 10@ivass.it, utilizzando le apposite tabelle allegate.

Le modifiche e le integrazioni apportate al Regolamento n. 10/2008 hanno carattere formale in quanto costituiscono un aggiornamento delle disposizioni in esso contenute rispetto al mutato quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011, n. 220 – in materia di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli esponenti aziendali nonché di onorabilità dei titolari di partecipazioni – ed alle nuove previsioni in tema di “interlocking” (art. 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), la cui verifica rappresenta uno specifico adempimento in sede di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa/riassicurativa di una nuova impresa.

Le variazioni riguardano non solo il testo regolamentare, ma anche la modulistica ad esso allegata (Allegati A e B) che, ad oggi, è strutturata sulla base della disciplina vigente alla data di emanazione del regolamento in questione (d.m. 24 aprile 1997, n. 186 e, per i soggetti che svolgono funzioni di controllo, anche d.m. 30 marzo 2000, n. 162), richiamata nelle disposizioni transitorie (art. 45).

Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti societari.

L’aggiornamento del Regolamento in tema di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti societari è stato realizzato tramite la sostituzione dei riferimenti normativi contenuti nell’allegato A. Di conseguenza, quest’ultimo cessa di essere un’esplicazione del regime transitorio e viene espressamente richiamato negli articoli 4, comma 2, lettera e), 22, comma 1, lettera e) e 28, comma 4, lett. d).

Contestualmente sono stati abrogati gli articoli 4, comma 5, 22, comma 2, 28, comma 5 e 45, comma 1 che, relativamente a tale aspetto, facevano rinvio alla corrispondente norma transitoria.

Per quanto concerne il requisito di ”indipendenza”, le modifiche apportate discendono non solo dalle nuove disposizioni contenute nell’art. 6 del d.m. n. 220/2011, ma anche dalle previsioni in materia di “interlocking” (art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e Regolamento ISVAP n. 42 del 18 giugno 2012).

Ciò ha comportato un’integrazione della documentazione richiesta nell’allegato A tramite la previsione di una specifica autocertificazione che attesti l’insussistenza, in capo all’interessato, di ulteriori cariche in società concorrenti, sia nel mercato del prodotto che in quello geografico.

Infine, a partire dal 1° gennaio 2015, all’istanza di autorizzazione dovrà essere allegata l’attestazione della sussistenza, in base alla politica adottata dall’organo amministrativo, dei requisiti di idoneità alla carica dei responsabili delle funzioni di risk management, compliance e revisione interna, secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 2, lett. e) del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, così come di recente modificato ed integrato con i criteri e le logiche del futuro regime Solvency II richiamati nelle linee guida EIOPA dell’ottobre 2013.

Requisiti di onorabilità e di sana e prudente gestione degli azionisti.

Il citato d.m. n. 220/2011 disciplina altresì i requisiti di onorabilità degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo o una partecipazione rilevante nell’impresa istante. Nel caso in cui tali soggetti siano persone giuridiche, le disposizioni in materia di onorabilità si applicano a coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito delle stesse.

Pertanto, sono stati aggiornati i riferimenti normativi contenuti nell’allegato B.1, il cui richiamo è stato inserito nell’art. 9, comma 2 del Regolamento n.10 ed è stata abrogata la disposizione transitoria di cui all’articolo 45, comma 2 del Regolamento.

Rimangono, invece, in vigore i commi 3 e 4 dell’articolo 45, che richiamano gli articoli 4 e 5 del d.m n. 186/97, in tema di verifica del requisito di sana e prudente gestione. Tali articoli, infatti, non sono tra quelli espressamente abrogati dal d.m. n. 220/11. Pertanto, per tale aspetto, è rimasto invariato l’allegato B.2.

Viene, da ultimo, aggiornata, in entrambi gli allegati, la percentuale identificativa della partecipazione rilevante, elevata dal 5% al 10% del capitale o dei diritti di voto nell’impresa, per allinearla all’art. 68 del CAP in materia di soglie autorizzatorie per i partecipanti al capitale.