Il credito avente ad oggetto una obbligazione di valore, quale è l’obbligo di risarcire il danno aquiliano, deve essere liquidato in moneta esprimente il potere di acquisto dell’epoca della liquidazione, non dell’epoca dell’illecito.

Poiché, infatti, il risarcimento deve mettere il danneggiato nella medesima situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, tale risultato non potrebbe mai essere raggiunto se nelle more tra l’illecito e la aestimatio del danno il denaro si fosse deprezzato.

Cassazione civile sez. III, sentenza del 18/07/2014 n. 16502