La domanda di risarcimento del danno subìto da un veicolo a sèguito di incidente stradale, quando abbia a oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058 comma 2, codice civile, di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.

Cassazione civile sez. VI, sentenza del 28/04/2014 n. 9367