Nei contratti di assicurazione RC auto con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata, l’efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 1901 codice civile, dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, senza che rilevi l’accettazione, da parte dell’assicuratore, di un pagamento tardivo, che non costituisce rinuncia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto.

Cassazione civile sez. III, sentenza del 14/03/2014 n. 5944