Nella responsabilità civile auto, ove la legge prevede l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore, oltre che contro proprietario e conducente dell’automezzo, e il litisconsorzio necessario fra gli stessi, al fine di garantire che il giudizio sulla responsabilità sia unitario e opponibile a tutti i corresponsabili e che il diritto del danneggiato al risarcimento dei danni trovi adeguata garanzia anche nella condanna dell’assicuratore al pagamento, non possono essere negati al privato danneggiante l’interesse e il diritto a far valere la responsabilità dell’assicuratore nei confronti del danneggiato, in solido con la propria, qualora non sia stata emessa condanna in tal senso, anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione di regresso.

Cassazione civile sez. III, 17/02/2014 n. 3621