In caso di assicurazione del medesimo rischio presso diversi assicuratori, il doloso inadempimento dell’obbligo imposto all’assicurato dall’art. 1910 codice civile di avvisare ciascun assicuratore dell’esistenza delle altre assicurazioni ed altresì, in caso di sinistro, di quello di farne avviso a ciascun assicuratore, comunicandogli i nomi degli altri, presuppone la consapevolezza della sussistenza di tale obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo ed è diretto ad evitare che l’assicurato possa percepire una molteplicità di indennizzi dai singoli assicuratori, ignari della pluralità di contratti, in contrasto con il principio indennitario posto dall’art. 1905 codice civile.

Tribunale Milano, sentenza del 23/10/2013