Pagina a cura di Sibilla Di Palma  

Le ferie dovrebbero rappresentare un momento di relax dopo un lungo anno di impegni lavorativi. Ma purtroppo non sempre è così e numerosi viaggiatori, come ha dimostrato il recente caso dell’Egitto, si trovano a dover fare i conti con imprevisti e disservizi che possono arrivare a trasformare la vacanza in un vero e proprio incubo. Alcuni esempi? L’assegnazione di un albergo di categoria inferiore rispetto a quella pubblicizzata nel depliant, l’appartamento affittato che però non corrisponde a quello pubblicizzato nelle foto o ancora overbooking e smarrimento dei bagagli. Sono molte le problematiche che possono portare a una vacanza rovinata, ma tutelarsi è possibile: vediamo come comportarsi e cosa sapere per far valere i propri diritti.

 

Il danno da vacanza rovinata. Una delle formule di vacanza più gettonate dagli italiani restano i pacchetti all inclusive. Sempre più spesso capita però che i turisti tornino a casa inferociti a causa delle ferie rovinate da alcuni disservizi. Per fare qualche esempio, una volta arrivati sul posto può capitare di trovarsi a fronteggiare l’assegnazione di un albergo di categoria inferiore rispetto a quella pubblicizzata nel depliant; l’indisponibilità dei letti presso l’hotel o l’aria condizionata rotta; il furto subito vicino all’albergo al momento dell’arrivo o il non funzionamento della struttura alberghiera prenotata, perché in fase di ristrutturazione. Per aiutare i turisti vittime di vacanze rovinate, l’Aduc ha stilato alcuni consigli da tenere a mente. In primo luogo, l’associazione sottolinea che è possibile ottenere un rimborso in caso di spese effettuate e non dovute, per mancata prestazione di servizi e per giorni di vacanza non usufruiti. La contestazione dovrebbe essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data del rientro, essere indirizzata al tour operator e all’agenzia (con raccomandata con avviso di ricevimento), allegando tutta la documentazione utile: depliant illustrativo, copia del contratto, foto o filmati del luogo, ricevute di pagamenti extra, denunce per furti o danneggiamenti, certificati medici, dichiarazioni scritte, testimonianze e così via. L’Aduc ricorda inoltre che in caso di risposta negativa è possibile ricorrere al giudice di pace. Un’altra eventualità è il risarcimento per danno da vacanza rovinata, specialmente se questa è in relazione a particolari circostanze (viaggio di nozze, unico periodo di vacanze), oltre a eventuali risarcimenti per danni a cose o persone (la procedura è la stessa prevista per i rimborsi).

 

Overbooking e ritardi. Un altro disservizio nel quale si può incorrere quando si parte per le vacanze è il cosiddetto overbooking, ossia la vendita di biglietti in numero superiore rispetto a quelli disponibili sull’aereo e che comporta il mancato imbarco dei passeggeri in eccedenza. Una pratica cui le compagnie aeree ricorrono per tutelarsi dalla possibilità, in caso di rinuncia da parte di alcuni passeggeri, di non esaurire tutti i posti disponibili. Anche in questo caso, l’Aduc ha stilato un vademecum che ricorda ai consumatori come possono rivalersi sulle compagnie. In caso di overbooking, sottolinea l’associazione, la società è tenuta a offrire al passeggero una delle seguenti scelte: rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita (compreso fra i 250 e i 600 euro) o, in alternativa, un nuovo volo con partenza il prima possibile o in data successiva più conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili. Nel risarcimento dei danni, aggiunge l’associazione, devono inoltre essere inclusi l’assistenza, ovvero pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, l’adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti e il trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa. Anche nel caso di ritardi il turista può far valere i propri diritti presso le compagnie. In particolare, il passeggero ha diritto a pasti e bevande e ad effettuare gratuitamente due chiamate telefoniche se il volo viene ritardato rispetto all’orario di partenza previsto di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km; di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1.500 e 3.500 km; di quattro o più ore per tutte le altre tratte. Inoltre, per i ritardi pari o superiori alle tre ore è previsto un indennizzo di 250 euro per voli inferiori a 1.500 km; di 400 euro per voli compresi fra 1.500 e 3.500 km e di 600 euro per voli superiori a 3.500 km.

 

Smarrimento bagagli. Se si viaggia in aereo può inoltre capitare di trovarsi ad affrontare lo smarrimento dei bagagli. Anche in questo caso il viaggiatore ha diritto a un rimborso: per ottenerlo, occorre segnalare l’accaduto all’Ufficio oggetti smarriti, dove bisognerà mostrare il proprio biglietto aereo e lo scontrino bagagli e compilare un modulo nel quale viene richiesto di descrivere la valigia. Se il bagaglio non viene ritrovato in breve tempo, alcune compagnie forniscono un rimborso per sostenere le prime spese urgenti (acquisto dello spazzolino da denti o del pigiama). Da ricordare, inoltre, che, in caso di smarrimento definitivo, il passeggero che ha viaggiato con compagnie aeree appartenenti a paesi Ue ha diritto a un risarcimento massimo di circa 1.200 euro. Per quelle che invece non aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999, il rimborso arriva fino a 20 euro per kg. La denuncia dei danni va presentata alla compagnia entro 21 giorni dallo smarrimento.