La Tobin tax si applica alle obbligazioni che non garantiscono a scadenza il rimborso del capitale (obbligazioni strutturate). E anche nel caso di trasferimento di nuda proprietà delle azioni, degli strumenti finanziari partecipativi, titoli rappresentativi o valori mobiliari. Sono, invece, escluse dall’imposta le assegnazioni di azioni e strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi a fronte di distribuzione di utili, riserve o restituzione di capitale, indipendentemente dal fatto che le azioni siano di nuova emissione o già in circolazione o che siano azioni di terzi o della società che le assegna. Queste le novità contenute nel decreto correttivo della Tobin tax, decreto 16 settembre 2013, «Modifica del decreto 21 febbraio 2013 recante attuazione dei commi da 491 a 499, dell’art. 1, della legge n. 228/2012 (stabilità 2013) – Imposta sulle transazioni finanziarie», in G.U. n. 221 del 20/9/2013. Semplificate inoltre le regole di calcolo della prevalenza dei titoli azionari italiani di panieri o indici sottostanti gli strumenti finanziari derivati e quelle della base imponibile nel caso di regolamento degli strumenti finanziari derivati con azioni. Le modifiche si applicheranno dal 1° gennaio del 2014.