Pagina a cura di Vincenzo Dragani   

Produttori e gestori di rifiuti «non pericolosi» fuori dagli obblighi Sistri, ma solo fino a nuovo ordine e sempre che non modifichino in corso d’opera la natura dei beni a fine vita, rendendoli «pericolosi». Nel limitare, come promesso, l’obbligatorietà del sistema di controllo telematico della tracciabilità dei rifiuti in partenza il prossimo 1° ottobre 2013 ai soli «pericolosi» il testo ufficiale del dl 101/2013 approdato sulla G.U. pare infatti strizzare l’occhio «ai non pericolosi», sia affidando a un futuro dm l’allargamento dei soggetti tenuti ad aderire al Sistri che rendendo, sin da subito, molto sottile il confine tra libertà e necessità di adesione al nuovo sistema.

Soggetti obbligati e calendario adempimenti. Nel tenore del decreto legge pubblicato sulla G.U. dello scorso 31 agosto n. 204 sono per ora tenuti ad aderire al sistema di tracciamento informatico tre categorie di soggetti: i gestori di rifiuti pericolosi, compresi i «nuovi produttori»; i «produttori iniziali» di rifiuti pericolosi; i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania. Per la prima categoria gli obblighi operativi scattano il 1° ottobre 2013, per le altre due solo dal 3 marzo 2014. Ed è proprio la nozione di «nuovi produttori» di rifiuti pericolosi che mette in evidenza l’accennata delicatezza del confine tra soggetti obbligati ad aderire al Sistri e soggetti che invece obbligati non sono. Operando la diretta riformulazione della più generale nozione di «produttore» di rifiuti recata dall’articolo 1 del dlgs 152/2006 il dl 101/2013 chiarisce infatti ora che è considerato «nuovo produttore» di rifiuti «chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di (_) rifiuti» generati da altri soggetti.

I «futuri» soggetti obbligati. Il secondo ammiccamento ai «rifiuti non pericolosi» è invece rintracciabile nella disposizione del dl 101/2013 che affida al Minambiente l’individuazione entro il 3 marzo 2014 di nuovi soggetti cui estendere l’obbligatorietà del Sistri, soggetti da individuare «nell’ambito degli Enti e delle imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/Ce», dunque nell’ambito dei gestori dei rifiuti anche non pericolosi.

Soggetti ad adesione facoltativa o anticipata. Come più sopra accennato, il dl 101/2013 conferisce espressamente ai soggetti diversi da quelli attualmente obbligati al Sistri, ossia produttori e gestori di rifiuti non pericolosi, la facoltà di aderire al nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti sin dalla sua partenza operativa, dunque dal 1° ottobre 2013. Così come offre ai soggetti obbligati solo dal lontano 3 marzo 2014 la possibilità di anticipare l’adozione del Sistri alla stessa vicina data del 1° ottobre 2013.

Semplificazioni ed eventuali proroghe. Adesioni facoltative o anticipate, da parte dei soggetti non obbligati alla partenza dal 1° ottobre 2013, che potrebbero però non essere «incentivate» da due variabili previste dallo stesso dl 101/2013: l’adozione da parte del Minambiente dell’atteso dm recante le annunciate semplificazioni tecniche per l’utilizzo del Sistri; la mancata, invece, adozione delle stesse semplificazioni entro la data ultima del 3 marzo 2014, cosa che farebbe invece slittare (in base allo stesso dl) di sei mesi la «fase 2» dell’operatività del Sistri fissata nel 3 marzo 2014.

Tracciamento cartaceo e regime transitorio. Ferma restando la necessità della «Scheda Sistri-Area Movimentazione» che dovrà sempre essere prodotta fisicamente ed accompagnare il trasporto dei rifiuti, per tutta l’altra documentazione di tracciamento il passaggio dall’attuale sistema materiale a quello immateriale non sarà immediato. Ricordiamo infatti che, in base al dm Ambiente 20 marzo 2013, fino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di operatività del Sistri i soggetti interessati dovranno infatti continuare ad adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del dlgs 152/2006, ossia agli obblighi relativi alla tenuta dei citati registri e formulari.

Sanzioni graduali. L’applicazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi relativi al Sistri recate dal dlgs 152/06 scatteranno solo dopo la scadenza del periodo di doppio binario, e ciò in virtù di quanto stabilito dal dlgs 205/2010. Sanzioni che il successivo dlgs 121/2011 impone però di applicare in misura ridotta per i primi periodi di operatività del Sistri. Alleggerimento cui si aggiunge quello sancito dal nuovo dl 101/2013 che legittima l’applicazione delle sanzioni previste per alcune violazioni solo con il compimento della terza infrazione.

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