di Adelaide Caravaglios  

 

Responsabilità professionale derivante da tardiva trascrizione di un immobile compravenduto, gravato da ipoteca e sottoposto a procedura esecutiva: il risarcimento del danno da parte del notaio non scatta automaticamente. È quanto si legge nella sentenza n. 19493/2013, nella quale i giudici della terza sezione civile della Corte di cassazione hanno chiarito che «nel caso “che l’immobile non venga espropriato in danno dell’acquirente, il mancato guadagno derivante a quest’ultimo dall’impossibilità di realizzare la vendita per la presenza del vincolo ipotecario, non giustifica di regola un risarcimento integrativo, non assumendo la mancata vendita carattere di definitività, sì da determinare un corrispondente, definitivo depauperamento del patrimonio nel suo concreto valore».

Così argomentando, il collegio di legittimità ha accolto solo in parte il ricorso presentato da un professionista avverso la sentenza di secondo grado, a seguito della quale era stato condannato al pagamento di circa 139.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno per non aver provveduto, nella sua qualità di pubblico ufficiale, a trascrivere un atto di compravendita immobiliare: nelle more dei tre anni trascorsi, un creditore del precedente proprietario aveva, infatti, provveduto a iscrivere ipoteca sul bene oggetto del trasferimento, impedendo così alla società immobiliare, nuova acquirente, di realizzare l’affare e costringendola, al contempo, ad effettuare degli esborsi per scongiurare gli esiti della procedura espropriativa.

A nulla è valso il tentativo del ricorrente di condividere la responsabilità con il conservatore dei registri immobiliari che si era rifiutato di procedere alla trascrizione: gli ermellini hanno precisato che la corte territoriale «con motivazione congrua» aveva accertato l’esclusività della causa efficiente del danno nella condotta addebitabile al solo notaio, il quale aveva perpetuato nell’omissione, nonostante il fatto che fosse stato tempestivamente informato del diniego di detta trascrizione.

In questo caso invero non poteva ritenersi «esaurito l’obbligo di diligenza professionale da attivarsi al riguardo».

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