Confermata la mediazione obbligatoria anche per le cause di risarcimento del danno da responsabilità medica. In questo tipo di controversie le attività demandate al giudice sono sostanzialmente due: accertare la responsabilità del medico (e la presenza di eventuali cause concorrenti nella produzione del danno che possano condurre a una riduzione percentuale della responsabilità diretta del professionista) e, ove la stessa sussista, liquidare il giusto ammontare economico del pregiudizio subito dal paziente. Nel primo caso il giudice ha però bisogno di un consulente tecnico che lo aiuti nella disamina del caso concreto. Quindi, una volta ricevute le conclusioni tecniche del perito, l’attività di liquidazione del danno diventa il più delle volte una vera e propria operazione matematica, con l’ausilio di specifiche tabelle elaborate nella prassi dei tribunali. Per questo motivo spesso le parti in lite, una volta ricevuti maggiori elementi tecnici per valutare le posizioni processuali, addivengono ad accordi transattivi, più o meno sollecitati dal medesimo giudice, per determinare la misura del risarcimento dovuto. Quanto sopra spiega perché la mediazione possa essere un utile strumento per raggiungere il medesimo risultato senza fare ricorso a un procedimento giudiziale.