Il genitore risponde ai sensi dell’art. 2048 cod. civ. del comportamento dei figli minori anche per quanto concerne gli effetti della responsabilità derivante dai sinistri stradali provocati dal figlio minore; è conseguentemente tenuto anche in proprio al risarcimento dei danni, ed ha un interesse proprio e distinto da quello del diretto interessato a far valere tutte le ragioni e le eccezioni che gli consentano di esimersi da tale responsabilità.

Tale prova liberatoria impone di dimostrare di non avere potuto impedire il comportamento dannoso, di avere impartito al minore l’educazione e l’istruzione consone alle proprie condizioni familiari e sociali, di avere vigilato sulla sua condotta.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, 17 settembre 2013 n. 21168