L’art. 9, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (in G.U. 16 agosto 2013, n. 191 s.g.) estende la responsabilità amministrativa per gli enti e le società a due nuove tipologie di reati, inserendole nelle previsioni sanzionatorie dell’art. 24 -bis , comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I nuovi “reati presupposto” idonei a fare scattare la responsabilità amministrativa in parola sono i seguenti:

– i delitti di cui all’art. 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231: utilizzo indebito, falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento o di analogo documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi ovvero possesso, cessione o

acquisizione di tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque  falsificati o alterati, nonché di ordini di pagamento prodotti con essi;

– i delitti e le contravvenzioni di cui alla parte III, titolo III, capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice privacy): art. 167 – trattamento illecito di dati; art. 168 – falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali; art. 169 – omessa adozione di misure minime di sicurezza; art. 170 – inosservanza di provvedimenti adottati dal Garante; art. 171 – divieto di indagini sulle opinioni dei lavoratori e divieto di controllo a distanza dei lavoratori stessi.

Il decreto n. 93 è entrato in vigore il 17 agosto 2013 ed è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.

Fonte: ANIA