In caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 19 L. n. 990 del 1969, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da un veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, senza, però, alcun automatismo.

Il giudice di merito può, sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, pur in difetto di denuncia

Corte di Cassazione, 26 febbraio 2013, n. 4784.