L’exordium praescriptionis coincide con il momento in cui il soggetto ha conoscenza non solo della malattia, ma anche della sua rapportabilità causale.

Secondo la giurisprudenza il termine ultimo è il momento della domanda in sede amministrativa e non la comunicazione della decisione delle Commissioni Mediche.

Tenuto conto che l’indennizzo è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche.

È quindi infondato l’assunto secondo cui la decorrenza della prescrizione coincide con il momento in cui si è esteriorizzata la malattia, dovendo esso coincidere con il momento in cui il danneggiato ha avuto sufficiente percezione che tale malattia era addebitabile alla trasfusione di sangue infetto, che, in mancanza di altri elementi, coincide con la presentazione della domanda amministrativa.