Il danno biologico, il danno morale e il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, in quanto un determinato evento può causare, nella persona della vittima o in quelle dei familiari:

–          un danno alla salute medicalmente accertabile

–          un dolore interiore

–          e un’alterazione della vita quotidiana.

Ciò non significa che il giudice di merito è tenuto, in via automatica, alla liquidazione separata di tutte queste singole poste di danno, ma si traduce nell’obbligo di valutare i diversi aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni ma anche vuoti risarcitori.

Quanto al danno da lesione del rapporto parentale, il giudice dovrà accertare, con onere della prova a carico dei familiari, se a sèguito del fatto lesivo si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse.

Se il fatto lesivo ha profondamente alterato questo complessivo assetto, provocando una notevole dilatazione dei bisogni e dei doveri e una determinante riduzione, se non un annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita deve senz’altro trovare ristoro nell’àmbito della tutela apprestata dall’art. 2059 c.c.