Nella responsabilità per le cose in deposito, venuta a mancare la restituzione della cosa per fatto imputabile al depositario, sorge a carico di quest’ultimo l’obbligazione del risarcimento del danno, intesa a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita; nella specie, relativa al furto di una vettura in una autorimessa, poiché la proprietaria della vettura era stata risarcita del valore del mezzo dalla propria assicurazione, la Corte ha respinto la domanda risarcitoria avanzata dal marito della donna, che aveva concluso il contratto di parcheggio.

Cassazione civile  sez. VI,  09 settembre 2013,  n. 20617