Più soluzioni per la mediazione obbligatoria delle controversie bancarie e finanziarie: accanto agli organismi di cui al dlgs 28/10 entrano in gioco specifici enti di settore. Merita di essere ricordata la Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob, chiamata ad amministrare lo svolgimento di arbitrati e mediazioni per dirimere le controversie tra investitori non professionali e intermediari finanziari per la violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza. In ambito bancario, fin dall’aprile del 1993, l’Abi (Associazione bancaria italiana), ha istituito un apposito organo collegiale deputato a risolvere le controversie nate tra consumatori e istituti di credito: il c.d. ombudsman. Detta figura è stata inglobata nel Conciliatore bancario finanziario, iscritto nell’apposito registro ministeriale degli organismi di mediazione. Nell’ambito delle controversie bancarie e finanziarie non si può poi tacere l’esistenza di un altro organismo, l’Abf (Arbitro bancario finanziario), insediato presso la Banca d’Italia, il quale tuttavia non può essere definito né come organismo di mediazione né come arbitro, non avendo le caratteristiche né dell’una né dell’altra figura. Detto strumento di risoluzione extragiudiziale delle controversie rientra comunque a buon titolo nel novero delle procedure di Adr (Alternative dispute resolution).