In tema di coassicurazione contro i danni contenente la cosiddetta clausola di delega, la richiesta di pagamento effettuata nei confronti della compagnia delegataria è idonea a interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell’indennità a beneficio di tutti i coassicurati e nei confronti di ciascun coassicuratore, allorché detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni a essa inerenti.

Cassazione civile  sez. III 30 maggio 2013 n. 13661