Pagina a cura di Bruno Pagamici  

 

Nei contratti di appalto non opera più la responsabilità solidale ai fini Iva. Ma viene estesa quella ai fini contributivi e assicurativi anche ai lavoratori autonomi, con particolare riguardo ai co.co.pro. e ai lavoratori occasionali. Sono queste le principali novità introdotte dal decreto Fare (dl 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 98/2013) e dal decreto Lavoro (28 giugno 2013, n. 76 convertito dalla legge 99/2013), che hanno modificato il precedente assetto normativo in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore.

 

Applicabilità ed esclusioni. La responsabilità solidale emerge in presenza di un rapporto contrattuale tra due imprese che abbiano le caratteristiche di cui all’art. 1655 c.c. Non rientrano, invece, in tale ambito i contratti aventi quale oggetto prevalente un’obbligazione di dare, come i rapporti di somministrazione, subfornitura, vendita o nolo, anche nell’ipotesi in cui prevedano un obbligo di «fare» accessorio rispetto a quello principale.

L’ambito soggettivo di applicazione della norma è esteso all’impresa committente e all’impresa appaltatrice: la prima risponderà dei debiti maturati anche dalle imprese subappaltatrici che abbiano collaborato alla realizzazione dell’opera o del servizio da essa affidato. All’interno della «filiera» di appalti, l’art. 29 secondo la Cassazione (sent. n. 6208 del 7 marzo 2008), prevede anche una responsabilità solidale dell’impresa subappaltante per i debiti maturati dall’impresa a cui abbia eventualmente affidato, in tutto o in parte, l’opera o il servizio.

 

Limitazione alla responsabilità fiscale. La responsabilità fiscale, in solido tra committente e appaltatore, introdotta dall’art. 35 del dl 223/2006 e da ultimo modificata dal dl 83/2012, con il decreto Fare, è stata dunque «limitata» alla sola parte relativa alle ritenute dei lavoratori impiegati nell’ambito dell’appalto o del subappalto. Viene dunque meno la responsabilità Iva, in un sistema economico in cui i contratti di appalto e subappalto, vengono principalmente impiegati nel settore edile.