DI BENITO FUOCO E NICOLA FUOCO

Gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato (tfm) degli amministratori sono sempre deducibili dalla società per competenza, indipendentemente dall’effettiva erogazione; ciò anche quando il diritto all’indennità derivi da polizze assicurative stipulate successivamente al conferimento dell’incarico e non risulti da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. È questo il principio che si legge nella sentenza n. 90/01/2012 della Ctp di Brescia, depositata lo scorso 21 giugno, con la quale il collegio lombardo smentisce i contenuti della Risoluzione n. 211/2008 dell’Agenzia delle entrate, che affermava esattamente il contrario. Il punto di diritto intorno a cui ruota la controversia concerne la deducibilità degli accantonamenti per tfm, relativi alle indennità di fi ne mandato eventualmente spettanti agli amministratori. Secondo l’amministrazione fi nanziaria, il cui parere è espresso nella citata Risoluzione n. 211, il costo è deducibile solamente nell’anno di effettiva erogazione dell’indennità medesima (principio di cassa), analogamente a quanto avviene per i compensi agli amministratori, salvo che il diritto all’indennità e i relativi accantonamenti derivino da un negozio specifi co avente data certa anteriore rispetto all’inizio del rapporto di amministrazione. La norma che sancisce la deducibilità di tali componenti negativi è l’articolo 105 del Tuir, il quale si occupa, principalmente, ai commi 1 e 2, del trattamento di fi ne rapporto (tfr) dei lavoratori; la stessa norma, al comma 4, estende la deducibilità alle indennità previste dall’articolo 17, lettera c), del Tuir, che fa riferimento alla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quali possono essere considerate le indennità dovute in relazione agli uffi ci di amministratore. La Risoluzione 211 cit. prende spunto da questo rinvio normativo per affermare che «il citato comma 1, lettera c), dell’articolo 17 del Tuir prevede, ai fi ni della tassazione di tali indennità in capo al soggetto percipiente, l’applicazione del benefi cio della tassazione separata solo “se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto”». L’Agenzia erariale ritiene che il rinvio a quest’ultima disposizione debba rigorosamente ed esclusivamente intendersi quale specifi co riferimento ai rapporti risultanti da data certa con la conseguenza che, per i rapporti che non soddisfano tale condizione, viene meno la deducibilità del relativo accantonamento per indennità di fi ne mandato e la deduzione del relativo costo, pertanto, deve aver luogo nell’anno di effettiva erogazione dell’indennità medesima. Di parere opposto la Ctp di Brescia che, nella pronuncia in esame, confuta l’assunto dell’amministrazione e afferma la deducibilità per competenza del tfm, proponendo un’interpretazione delle norme in questione assai convincente. «La data certa non è richiesta», asserisce il collegio lombardo, e l’interpretazione assunta nella Risoluzione non può ritenersi condivisibile, non solo per il tenore letterale dell’articolo 105 Tuir (che non afferma mai una cosa del genere), ma anche per la diversa collocazione dell’articolo 17 Tuir preso a base dall’Agenzia, il quale si occupa sostanzialmente di un oggetto differente, ossia la tassazione separata delle somme. La Ctp specifi ca poi che: a) l’articolo 109 del Tuir pone il principio generale della competenza per ricavi, spese e altri componenti negativi; b) che sarebbe incomprensibile una diversità di disciplina tra gli accantonamenti di cui al primo e secondo comma dell’articolo 105 Tuir e di quelli di cui al quarto comma; c) che solo i compensi agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 109 cit. © Riproduzione riservata