Pagina a cura DI ANTONIO CICCIA

Niente telemarketing la domenica e mai oltre le 21,30 nei giorni feriali. Lo prevede il codice di autoregolamentazione di Assotelecomunicazioni (Asstel), che detta norme per la regolamentazione del trattamento dei dati estratti dagli elenchi di abbonati per fi ni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono. Il codice, cui hanno aderito grandi aziende del settore, prevede una serie di impegni che le stesse si vincolano a rispettare nel contattare i clienti. Le regole di condotta del contatto telefonico sono così sintetizzabili: informazione all’abbonato sulle modalità di iscrizione al Registro delle opposizioni alle chiamate indesiderate; garanzia di presentazione della identifi – cazione della linea chiamante da parte di chi effettua il contatto telefonico; informazioni all’abbonato sull’esistenza del codice di autoregolamentazione e del sito web su cui trovare ulteriori dettagli; individuazione degli elementi obbligatori della comunicazione al soggetto chiamato; identificazione univoca della persona fisica che effettua il contatto e dell’operatore per conto del quale il contatto avviene; indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto; indicazione del ruolo della società che chiama (titolare o responsabile); indicazione che i dati personali sono stati estratti dagli elenchi abbonati; indicazioni utili per l’eventuale iscrizione della numerazione del soggetto chiamato nel Registro delle opposizioni). In defi nitiva, si deve fornire in modo inequivocabile l’identifi cativo della persona fi sica che effettua il contatto, il nominativo dell’operatore per conto della quale è effettuato il contatto e l’indicazione che i dati sono estratti dagli elenchi abbonati e defi nire chiaramente lo scopo del contatto se promozionale, commerciale, informativo. Si deve, poi, adottare gentilezza e cortesia per tutta la durata del contatto senza insistere per la prosecuzione della conversazione nel caso l’abbonato esprima, a qualunque titolo, una volontà contraria e limitare le chiamate ripetute nei confronti delle singole numerazioni di cui è intestatario l’abbonato in un lasso temporale circoscritto, secondo diligenza e buona fede. A ogni contatto va rilasciata un’informativa esaustiva di tutte le caratteristiche del servizio/ prodotto proposto e una chiara informazione sullo scopo di una eventuale registrazione a fini contrattuali nonché acquisire il consenso dell’abbonato. L’ultimo obbligo è quello di rispettare i principi di buona fede e di lealtà nonché le discipline positive in materia di transazioni commerciali. Il codice prevede, poi, restrizioni temporali all’attività. Vediamo quali. Lo stesso operatore non può inserire una stessa numerazione nelle liste di contattabilità prima di 30 giorni che, in media, viene stabilito, per ciascun operatore, un periodo «di rispetto» di circa un mese in cui la numerazione non viene ricontattata. Nei giorni feriali i contatti telefonici possono avvenire dalle 9,00 alle 21,30. Nei giorni prefestivi i contatti telefonici sono ammessi solo dalle 10,00 alle 19,30. Nei giorni festivi i contatti telefonici sono proibiti. Il codice di autoregolamentazione per il telemarketing è operativo da più di un anno e mezzo (dal febbraio 2011). Il codice riguarda gli operatori di telemarketing e anche i soggetti terzi che realizzano i contatti telefonici per conto di tali operatori (inclusi i call center che operano in outsourcing). Il codice disciplina innanzitutto le telefonate effettuate con operatori al fi ne di stabilire un contatto, anche non sollecitato, con l’abbonato destinatario della comunicazione per fi nalità di marketing. Il codice vincola chi lo sottoscrive al rispetto delle disposizioni di legge, ma soprattutto all’osservanza di ulteriori regole di comportamento. A vigilare sul rispetto delle codice di autoregolamentazione è preposto un Comitato di garanzia. Le sanzioni per le violazioni sono graduali e proporzionali e deve essere rispettato il principio di difesa e di adeguato contraddittorio. Per i casi di violazioni gravi e reiterate, si avrà l’esclusione dell’aderente dal codice di condotta, con conseguente lesione dell’immagine. Il codice autorizza il Comitato di garanzia a chiedere a terzi informazioni e chiarimenti necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. Nel 2012 il Comitato di garanzia ha stipulato un protocollo d’intesa con il gestore del Registro delle opposizioni (Fondazione Ugo Bordoni). Si tratta di un accordo di collaborazione teso a diffondere la conoscenza della normativa del Registro delle opposizioni e a favorire soluzioni conciliative tra imprese e utenti. L’obiettivo fi nale è agevolare la trasparenza dell’attività di telemarketing e teleselling. © Riproduzione riservata