I fondi pensione paneuropei, costituiti sulla base della direttiva Ue 41 del 3 giugno 2003, iniziano a diventare una realtà tra le società multinazionali, ma non tra quelle italiane.

E’ quanto emerge dall’ultimo studio pubblicato dall’Eiopa (European and occupational pensions autorità) lo scorso luglio sulla diffusione di tali programmi in Europa.

La direttiva consente alle società di costituire un fondo pensione in uno qualsiasi dei Paesi dell’Unione (anziché uno in ciascuno degli Stati dove la società opera).

La localizzazione è a completa discrezione della società, indipendentemente dalla sua provenienza e dai Paesi nei quali risulta presente.

La costituzione del fondo pensione unico consente di ottenere tutta una serie di vantaggi. Diverse funzioni vengono infatti centralizzate, la governance è resa più efficiente, il monitoraggio più diretto. In particolare la gestione del patrimonio può essere organizzata in maniera decisamente più efficace, generando significative economie di scala.

In Italia la direttiva è stata recepita attraverso il D.lgs 28/2007.

I benefici fiscali concessi ai versamenti destinati alla previdenza complementare (decreto legislativo 124/1993 e successive modificazioni e integrazioni) sono stati estesi anche ai programmi pane uropei. Il processo attraverso il quale un fondo pensione può essere reso operativo è interamente definito.

In sintesi, la domanda deve essere indirizzata all’autorità di vigilanza del Paese nell’ambito del quale si intende costituire il programma. Entro tre mesi la richiesta è poi trasmessa alle autorità di vigilanza dei Paesi nell’ambito dei quali è presente la forza lavoro: queste ultime hanno quindi due mesi di tempo per manifestare le loro eventuali osservazioni.

La gestione del fondo pensione, fatta salva la legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e del lavor, segue le disposizioni del Paese in cui il programma è stato costituito. Attualmente risultano essere presenti 84 fondi pensione paneuropei (di cui 17 costituiti nel corso degli ultimi due anni) in nove Stati europei, fra cui in prevalenza in Gran Bretagna, Irlanda, Belgio, Lussemburgo e Liechtenstein.

Sono 22 invece i Paesi coinvolti per dislocazione della forza lavoro, di cui la maggior parte proveniente da Gran Bretagna, Irlanda, Olanda, Lussemburgo e Germania.

Limitatissimo è il coinvolgimento dei lavoratori italiani: solo uno ne consente infatti la partecipazione.

I parametri che in genere le società considerano per individuare la localizzazione del fondo pensione sono la tassazione prevista nei confronti dei programmi (in particolare quella sui rendimenti generati dal patrimonio accantonato), la stabilità della normativa previdenziale nel tempo, le eventuali limitazioni previste alla gestione finanziaria del patrimonio, la complessità degli adempimenti amministrativi richiesti, la diffusione sul mercato di operatori sofisticati, la qualità dell’offerta consulenziale, il livello di supporto offerto dalle autorità di vigilanza e così via.

In Italia, sulla base di tali parametri, non risulta sia stato costituito alcun fondo pensione paneuropeo.