Nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2012 n. 200, s. g.,  è stato pubblicato il Regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (deliberazione 8 agosto 2012, n. 23788).

 Il regolamento ha una duplice finalità:

– da un lato, armonizzare e semplificare le procedure relative alla pubblicità illecita e alle pratiche commerciali ritenute scorrette attraverso l’emanazione di un unico regolamento sostitutivo dei precedenti, senza modificare le procedure ivi previste, se non per quanto riguarda i termini entro cui presentare gli eventuali impegni che l’impresa può proporre all’AGCM al fine di evitare l’illegittimità della pubblicità o della pratica commerciale (attualmente tali impegni devono essere presentati entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento);

– dall’altro, disciplinare il procedimento di valutazione dell’eventuale vessatorietà delle clausole, secondo quanto previsto dall’art. 37-bis – Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie del Codice del consumo introdotto dall’art. 5 del decreto-legge n. 1/2012 (c. d. decreto liberalizzazioni). Il predetto articolo, infatti,

ha attribuito all’AGCM il potere, d’ufficio o su denuncia, di dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.

Relativamente al procedimento di valutazione dell’eventuale vessatorietà delle predette clausole, il regolamento:

 – disciplina le modalità di consultazione, prevedendo che, entro 30 giorni dalla pubblicazione del comunicato relativo alla consultazione stessa, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le Camere di commercio possano inviare i propri commenti. L’AGCM può sentire le Autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le Camere di commercio;

– prevede la facoltà per le imprese di proporre preventivamente interpello all’Autorità in merito alla presunta vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei loro contratti con i consumatori. A tale proposito, la parte istante, nella domanda di interpello, deve indicare specificatamente le ragioni e gli obiettivi che motivano l’inserimento della clausola, la sua non vessatorietà anche in relazione alle altre clausole contenute nel medesimo contratto o in altro contratto al primo collegato, nonché le modalità e circostanze in cui avverrà la negoziazione e conclusione del contratto. L’Autorità si pronuncia sull’interpello

entro il termine di 120 giorni dalla richiesta. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono poi successivamente essere ritenute tali dall’AGCM;

– stabilisce che il provvedimento dell’AGCM che accerta la vessatorietà della clausola sia pubblicato sul sito dell’AGCM, sul sito dell’impresa che adotta una clausola ritenuta vessatoria e venga portato a conoscenza dei consumatori mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno e a spese dell’impresa stessa nei confronti della quale, in caso di inottemperanza, si applica una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.

Per quanto concerne le procedure riguardanti la pubblicità, le pratiche commerciali e le clausole contrattuali, inoltre, si prevede che:

– in caso di inottemperanza a quanto richiesto dall’AGCM, trovi applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000;

– nel caso in cui le informazioni o la documentazione fornite dalle imprese non siano veritiere, si applichi una sanzione da 4.000 a 40.000 euro.

Contro gli atti dell’Autorità è competente il giudice amministrativo. E’ fatta salva, in ogni caso, la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.

Infine, il regolamento reca in allegato due formulari: il primo prevede uno schema di presentazione di impegni da parte dei professionisti a fronte dell’illegittimità della pubblicità o della pratica commerciale ritenuta scorretta; il secondo concerne la richiesta di interpello in via preventiva all’Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole.

Fonte: ANIA