Possibilità per le imprese di assicurazione di non formulare offerta di risarcimento nei termine di 60 giorni (ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro), qualora, a seguito della consultazione della banca dati sinistri (art. 135, Cap), emergano almeno due parametri di signifi catività (si veda art. 4, provvedimento Isvap del 25 agosto 2010 n. 2827) e si renda necessario effettuare ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro, al fi ne di una eventuale querela. Tale possibilità è pero subordinata a specifi ci obblighi di comunicazione scritta, al fi ne di contemperare le esigenze di tutela dei diritti del danneggiato con l’obiettivo di contrastare effi cacemente il fenomeno fraudolento. La comunicazione scritta con la quale l’impresa assicuratrice informa il danneggiato deve: essere effettuata entro gli stessi termini (art. 148, commi 1 e 2 Cap) previsti per la formulazione dell’offerta di risarcimento; indicare la norma di legge che riconosce all’impresa di assicurazione tale facoltà; essere motivata con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro; indicare il termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione stessa, entro il quale l’impresa comunicherà al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Le imprese di assicurazione trasmettono all’Isvap, per via telematica in relazione a ciascuna comunicazione inviata al danneggiato, i seguenti documenti: la stampa della pagina, risultante dalla consultazione, in cui viene evidenziata la presenza dei parametri di signifi catività; la dichiarazione di insussistenza di duplicazioni con riferimento ai sinistri generanti i parametri di signifi catività; la comunicazione inviata al danneggiato della decisione di effettuare ulteriori approfondimenti; la descrizione delle attività effettuate e degli accertamenti svolti in funzione antifrode (controperizia sul veicolo del responsabile, accertamenti investigativi ecc.); la comunicazione, inviata al danneggiato, in ordine alle determinazioni conclusive assunte in relazione alla richiesta di risarcimento. Questo è quanto prevede l’Isvap con la lettera al mercato del 14 settembre 2012 prot. 21–12–000503.