DI ANDREA MASCOLINI

Project bond per le infrastrutture garantiti da Sace, Cassa depositi e prestiti, banche nazionali e europee, assicurazioni e Bei; le garanzie potranno andare oltre l’avvio della fase di gestione e riguardare anche la ristrutturazione del debito della Società di progetto. È questo l’effetto del decreto 7 agosto 2012 emesso dal ministero dell’economia e delle fi nanze (in Gazzetta Uffi ciale n. 210 dell’8 settembre), ultimo tassello per l’avvio dei project bond per le infrastrutture, attuativo dell’articolo 41 della legge sulle liberalizzazioni, la normativa sui project bond che ha modifi cato l’articolo 157 del Codice dei contratti pubblici. L’emissione di project bond, che hanno ad oggetto il fi nanziamento di un intervento e non del soggetto che la realizza, è adesso possibile dopo che la legge 27 ha consentito alle società di progetto e alle società titolari di un contratto di partenariato pubblicoprivato (Ppp) di emettere, oltre alle obbligazioni, anche titoli di debito (nominativi e trasferibili solo a investitori qualifi cati), con lo scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, anche in deroga ai limiti previsti dal Codice civile. Gli strumenti sono sottoscritti solo da investitori qualifi cati (banche, società di gestione del risparmio, Sicav, fondi pensione, imprese di assicurazione, fondazioni bancarie). Il dl «liberalizzazioni» ha eliminato l’obbligo che tali strumenti siano garantiti pro-quota mediante ipoteca. Il punto delicato, per il varo della disciplina, riguardava le regole per la garanzia di queste obbligazioni, regole che proprio il decreto del ministro dell’economia e delle fi nanze (Mef) di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) doveva dettare. L’emanazione del provvedimento rappresenta quindi l’ultimo passo per rendere concretamente applicabile le nuove norme, a meno di otto mesi dalla loro approvazione. Sul fronte delicato dei soggetti garanti, dal momento che la garanzia consente una riduzione del rischio assunto dai sottoscrittori e il conseguente miglioramento del merito di credito della relativa emissione, il testo prevede che possano svolgere questo ruolo Cassa depositi e prestiti, Sace, Bei, banche italiane e comunitarie, intermediari fi nanziari e compagnie assicurative del ramo danni nei settori 14 (credito) e 15 (cauzione); in un prossimo decreto saranno varate le regole per le garanzie emesse da fondi privati, e fondazioni. Dal punto di vista della durata, altro elemento fondamentale per l’effettiva appetibilità dello strumento, il decreto stabilisce che le garanzie copriranno una durata corrispondente al periodo di «costruzione e di avvio della gestione dell’infrastruttura o del nuovo servizio di pubblica utilità, sino all’effettiva entrata a regime degli stessi, ovvero fi no alla scadenza dei project bond garantiti». Il limite massimo sarà, nel primo caso, rappresentato dall’inizio della fase di gestione dell’opera, come prevede la legge; nel secondo caso (scadenza dei project bond) si è invece introdotta una previsione che sembra andare oltre quanto previsto dall’articolo 41 della legge sulle liberalizzazioni. Analoga forzatura viene introdotta anche laddove l’emissione dei project bond sia fi nalizzata alla «ristrutturazione» del debito di una società di progetto: in questi casi le garanzie potranno «essere rilasciate anche nel periodo successivo all’avvio della gestione della infrastruttura, coerentemente con le previsioni del piano economico fi nanziario vigente». Il decreto prevede anche che le garanzie dirette e le controgaranzie fornite in connessione a un’emissione di project bond siano «esplicite, irrevocabili, incondizionate e stipulate in forma scritta». Dal punto di vista delle modalità di rilascio delle garanzie il decreto ministeriale prevede che siano tenuti ben presenti due tipi di valutazione: una sul «merito di credito del soggetto emittente » e una sulla «adeguata sostenibilità economico fi nanziaria degli investimenti» (redditività dell’intervento. © Riproduzione riservata