Come annunciato in audizione dal Ministro dello Sviluppo Economico, il Governo Italiano – secondo la procedura prevista dalla Direttiva comunitaria 98/34/CE – ha notificato alla Commissione UE gli schemi regolamentari predisposti dal Ministero dei Trasporti e dal MiSE in materia di polizze abbinate a scatole nere art. 32, commi 1 e 1ter d.l. n. 1/2012). I provvedimenti sono stati pubblicati per la prevista consultazione pubblica sul sito della Commissione dedicato a tale procedura:

http://ec.europa.eu/enterprise/tris/about/index_it.htm.

La procedura di notifica cui alla Direttiva 98/34 prevede, infatti che gli Stati membri hanno l’obbligo di notificare alla Commissione i progetti di regole tecniche nazionali relative a tutti i prodotti, nonché i progetti di regole nazionali sui servizi dell’informazione, sui quali la Commissione, gli altri Stati membri e gli

altri soggetti interessati sono chiamati a fare osservazioni, entro 3 mesi dalla ricezione.

Nel nostro caso il termine ultimo per la trasmissione di osservazioni, richiami e proposte è il 7 dicembre prossimo.

Ai sensi dell’art. 9 della direttiva stessa inoltre (nonché dell’art. 9 della legge di recepimento n. 317 del 21 giugno 1986 e successive modifiche) gli stati membri trascorsi tre mesi dalla ricezione della Comunicazione (cioè decorso il termine del 7 dicembre), possono adottare un progetto di regola tecnica.

E’ prevista una fase transitoria, che durerà due anni a partire dall’entrata in vigore dei regolamenti, in cui i dispositivi dovranno garantire “funzioni minime antifrode”:

a) per quanto concerne la configurazione hardware, il dispositivo deve garantire l’acquisizione e la registrazione, su supporto stabilmente installato sul veicolo, delle informazioni minime sufficienti alla individuazione dei parametri temporali, della posizione del veicolo ed alla misurazione delle attività dello stesso, in caso di sinistro;

b) per quanto concerne il software, la configurazione del dispositivo deve garantire lo scarico in locale e la rielaborazione delle informazioni registrate sul supporto, relative alle accelerazioni e decelerazioni, all’entità dell’impatto e ad ogni altro elemento minimo sufficiente alla sola ricostruzione della dinamica di eventuali sinistri occorsi al veicolo nei limiti della configurazione tecnologica attivata sul dispositivo.

A regime i dispositivi dovranno garantire “funzioni antifrode” (complete):

a) per quanto concerne la configurazione hardware, il dispositivo, oltre a quanto previsto per il periodo transitorio, deve garantire la registrazione, anche continua, delle informazioni necessarie alla individuazione dei parametri temporali, della posizione e misurazione delle attività del veicolo attraverso sistemi di localizzazione e comunicazione delle informazioni acquisite a fini assicurativi.

b) per quanto concerne il software, il dispositivo deve garantire la trasmissione delle informazioni anche in tempo reale e in remoto,ovvero registrate sul supporto, relative alle accelerazioni e decelerazioni, all’entità dell’impatto, alla localizzazione del veicolo e ad ogni altro elemento necessario alla ricostruzione delle attività del veicolo, con particolare riferimento alla dinamica di eventuali sinistri occorsi al veicolo, all’elaborazione delle tariffe e ad ogni altro servizio.

Posto che gli schemi regolamentari pubblicati necessitano di vari chiarimenti tecnici, sembra emergere che durante la fase transitoria sia consentito l’utilizzo di dispositivi stabilmente installati sul veicolo (vale a dire solidamente ancorati al veicolo e con requisiti sufficienti di sicurezza) che registrino informazioni minime sufficienti su data del sinistro e posizione del veicolo, nonché sulla ricostruzione della dinamica del sinistro stesso nei limiti delle caratteristiche hardware preesistenti sui dispositivi, con scarico in locale di tali informazioni.

Fonte: ANIA