Con riferimento al furto consumato da persona introdottasi in appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per lavori di riattazione dello stabile, deve essere affermata la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. dell’imprenditore che per l’esecuzione di tali opere si sia servito di quei manufatti, tutte le volte in cui lo stesso, trascurando la doverosa adozione di cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle impalcature, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri.

Cassazione Civile, Sez. III, 10 gennaio 2011, n. 292