DI VALERIO STROPPA

Stop al rinnovo tacito delle polizze Rc auto. Eventuali clausole già previste nei contratti in essere saranno nulle a partire dal 2014. Arriva anche un maxi-cervellone contro le frodi alle compagnie assicurative sui falsi incidenti stradali: la nuova struttura anti-truffa sarà istituita presso l’Ivass, l’istituto di vigilanza sul comparto assicurativo che, ai sensi della legge n. 135/2012, è stato chiamato a raccogliere l’eredità dell’Isvap. È quanto prevede la bozza aggiornata del decreto legge «crescita- bis», che sarà all’esame del consiglio dei ministri entro la fi ne del mese, e che contiene numerose disposizioni relative al mondo assicurativo (si veda ItaliaOggi del 13 settembre scorso). Il provvedimento, con le disposizioni su agenda digitale e start up innovative, sarà probabilmente spacchettato e diviso in due distinti decreti. Rinnovo polizze. Attraverso l’aggiunta di un nuovo articolo al dlgs n. 209/2005 si prevede che i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potranno essere stipulati per una durata superiore all’anno. Viene inoltre sancito il divieto di tacito rinnovo, derogando espressamente alle norme recate dall’articolo 1899, commi 1 e 2 del codice civile (che invece ammettono durata pluriennale e proroga tacita). La novità interesserà anche i contratti accessori stipulati in abbinamento alla Rc auto (per esempio polizze furto e incendio, cristalli ecc.). Eventuali clausole di tacito rinnovo già presenti sui contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto perderanno effi cacia a partire dal 1° gennaio 2014. Di conseguenza le polizze cesseranno alla loro naturale scadenza. In tali ipotesi le compagnie assicurative dovranno informare per iscritto il cliente «con congruo anticipo» rispetto al termine originariamente pattuito per la disdetta. Contrasto alle frodi. Una vera e propria task force per prevenire le truffe alle assicurazioni sulle Rc auto. Sarà istituita presso l’Ivass e avrà il compito di monitorare, analizzare, elaborare statistiche e quantifi care i rischi di frodi legate alle richieste di risarcimento e indennizzo. Per tali fi nalità sarà creato un archivio informatico integrato, che potrà attingere alle informazioni presenti in numerose banche dati (tra cui quelle già previste dal Codice delle assicurazioni): attestati di rischio, sinistri, testimoni, soggetti danneggiati, archivio dei veicoli, archivio degli abilitati alla guida, Pra e ulteriori database che potranno essere individuati con un apposito dm. Sarà proprio tale provvedimento, emanato dai dicasteri dello sviluppo economico e dei trasporti, d’intesa con l’Ivass, a fi ssare pure le modalità di connessione delle varie banche dati, previa acquisizione del parere favorevole del Garante privacy. Al «cervellone» potranno accedere enti pubblici, autorità giudiziaria, forze di polizia e imprese di assicurazione (specie in fase di liquidazione dei sinistri). Contratto di base. La bozza di dl stabilisce che, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, l’Ivass (sentita l’Ania) dovrà defi nire il modello standard del contratto-base di assicurazione Rc auto base, recante tutte le clausole necessarie ai fini dell’adempimento di assicurazione obbligatoria, e clausole standard di possibile sconto per esclusione franchigia, clausola di rivalsa e formula di guida. Tale modello dovrà essere utilizzato da tutte le compagnie assicurative nell’offerta al pubblico, inclusa quella via internet. Naturalmente ognuna potrà defi nire liberamente il costo complessivo fi nale della polizza, indicando però in maniera chiara i diversi importi in caso di applicazione degli sconti e dei servizi aggiuntivi. Agenti assicurativi. Più collaborazione tra gli agenti assicurativi, inclusi quelli monomandatari. Il decreto dà facoltà di adottare forme di assistenza reciproca nello svolgimento della propria attività. Laddove il contratto fra mandatario e impresa assicuratrice contenga clausole incompatibili con tali modalità di cooperazione, a decorrere dal 60° giorno successivo all’entrata in vigore del dl queste saranno nulle per violazione di norma imperativa di legge. Polizze vita «dormienti». L’articolo 2952, comma 2 del codice civile stabilisce che i diritti derivanti dai contratti di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento del premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verifi cato il fatto su cui il diritto si fonda. Con la modifi – ca prevista dal dl crescita-bis il termine, circoscritto alle polizze vita, viene esteso a dieci anni e vengono ricompresi anche i contratti di riassicurazione. ©Riproduzione riservata