DI ANTONIO CICCIA

L’amministratore del condominio dovrà avere una polizza di responsabilità civile e basterà la fi rma anche di un solo condomino per chiederne la revoca. L’amministratore dovrà inoltre iscriversi al registro gestito dall’Agenzia del territorio e seguire corsi di formazione. Nessun divieto a chi vuole tenere cani o gatti. Possibilità per il condominio di aprire un sito Internet dove scambiarsi rendiconti e delibere, e per il condomino di distaccarsi dal riscaldamento centralizzato, anche se dovrà continuare a pagare le spese di manutenzione straordinaria dell’impianto. Chi acquista è responsabile delle spese condominiali non pagate alla data del subentro senza limiti. Sono queste alcune delle novità del ddl di riforma del condominio, approvato ieri dalla Camera in seconda lettura e che adesso passa al Senato per il sì defi nitivo. Riscaldamento. Riprendendo un orientamento della cassazione, da un lato si consente al singolo condomino di staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato: il presupposto è che abbia riscontrato un malfunzionamento per un anno e sempre che li disservizio sia da imputare all’impianto condominiale; dall’altro lato il singolo condomino dovrà continuare a partecipare alle spese straordinario dell’impianto comune. Animali da compagnia. Il regolamento condominiale non può porre limiti alle destinazioni d’uso delle unità di proprietà esclusiva e non può vietare di possedere o detenere animali da compagnia. Videosorveglianza. Il garante della privacy più volte ha sollevato il problema della mancanza di una disposizione specifi ca sulla maggioranza relativa all’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni. La riforma specifica che basta la maggioranza (articolo 1136, secondo comma, codice civile) e non ci vuole l’unanimità. Maggioranze. Viene riscritto articolo 1136 del codice civile. In prima convocazione per l’approvazione di una delibera ci vuole il quorum di 2/3 del valore e maggioranza per teste, e voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edifi cio. In seconda convocazione basta, invece, la maggioranza degli intervenuti con un numero di che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edifi cio. Amministratore dimezzato. L’amministratore non potrà accedere nei singoli alloggi per verifi – care se sono stati fatti lavoro che mettono in pericolo la sicurezza degli edifi ci. La prerogativa prevista nel testo originario è stata annullata durante l’iter parlamentare. Polizza dell’amministratore. L’amministratore deve prestare una polizza di responsabilità civile; anche se il premio è caricato sul bilancio condominiale. Revoca dell’amministratore. Basta la fi rma di un solo condomino per chiedere la convocazione dell’assemblea per revocare l’amministratore infedele. Subentro nell’alloggio. Chi acquista un alloggio diventa responsabile di tutte le spese condominiali non pagate alla data del subentro senza limiti di tempo. Occorre, quindi, situazione venga messa in chiaro per evitare un decreto ingiuntivo del condominio. Sempre in materia di spese si segnala che il nudo proprietario e l’usufruttuario diventano responsabili in solido per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiali. Assemblee. La riforma stabilisce il divieto di tenerle nei giorni di feste religiose. Millesimi. La possibilità di rettifi ca a maggioranza dei millesimi sbagliati riguarda tutti i casi di errore e non solo quello (unico originariamente previsto) di errore di calcolo materiale. Repertorio dei condomini. Viene istituito presso l’agenzia del territorio il repertorio dei condomini. Saranno annotate le deliberazioni delle assemblee, i bilanci, le modifi che di destinazioni di uso, contratti, le ordinanze e sentenze riguardanti il condominio. Registro degli amministratori. Sempre presso l’Agenzia del territorio (e non preso le camere di commercio) è istituito il registro degli amministratori, in cui possono iscriversi anche le società. Potranno iscriversi da subito coloro che hanno un triennio di attività; poi è richiesta la frequenza a un corso di formazione. Sito web. Il condominio potrà aprirsi un sito internet on la maggioranza dell’articolo 1136 codice civile: servirà a scambiare rendiconti e delibere. Conciliazione. Per le mediazioni, precedenti una causa, si deve andare ad un organismo di conciliazione nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede il condominio. ©Riproduzione riservata