La ricongiunzione gratuita valida per il diritto a pensione 

 di Daniele Cirioli  

Totalizzazione a maglie larghe per i professionisti. Dal 1° gennaio 2008, infatti, il cumulo gratuito dei periodi contributivi è esteso anche alle casse in regime contributivo. Praticamente tutte le casse private (dlgs n. 103/1996), quella dei commercialisti e quella dei ragionieri tra le casse privatizzate (dlgs n. 504/1994). Il cumulo, tuttavia, è utile soltanto ai fini del diritto, ma non anche della misura della pensione. Per quest’ultima ipotesi, la decisione va assunta con delibera dalla cassa. Le novità, previste dalla legge n. 247/2007 (protocollo Welfare), sono illustrate dall’Inps nella circolare n. 116 di ieri facendo seguito ai chiarimenti del ministero del lavoro (nota protocollo n. 3472/2010). Il nuovo regime interessa i soggetti a cui la liquidazione della pensione avverrà esclusivamente con il sistema contributivo (anche se per opzione).

Soggetti interessati. Le istruzioni Inps riguardano la cosiddetta ricongiunzione gratuita dei periodi assicurativi (o totalizzazione), che è la facoltà concessa a chi abbia più “spezzoni” contributivi di cumularli per raggiungere il requisito minimo necessario a ottenere la liquidazione di una prestazione (pensione). Le novità interessano i lavoratori iscritti a due o più gestioni comprese la gestione separata Inps e i lavoratori optanti per la pensione contributiva. Inoltre, dopo i chiarimenti del ministero del lavoro, sono inclusi tra i destinatari i liberi professionisti per i periodi di iscrizione alle casse disciplinate dal dlgs n. 103/1996 e dal dlgs. n. 509/1994 che abbiano adottato il sistema contributivo.

Periodi cumulabili. Il cumulo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è quindi possibile il cumulo parziale, sia per quanto riguarda le gestioni che i periodi contributivi di una singola gestione. Inoltre, ai fini del diritto alla pensione, possono essere cumulati solo i periodi che non coincidono temporalmente (i periodi coincidenti vengono valutati una sola volta). Invece, per la misura della pensione, precisa l’Inps, saranno utilizzati anche tutti i periodi di contribuzione, quindi anche quelli coincidenti con la sola esclusione dei contributi versati alle casse professionali. Ciò perché, spiega l’Inps, la normativa (dlgs n. 184/1997) prevede che la concessione da parte delle casse di una pensione con il cumulo gratuito dei periodi versati in altre gestioni, valutando ai fini della misura i contributi versati presso le casse, è subordinata a una loro deliberazione nel rispetto del principio di autonomia riconosciuto alle casse (legge n. 335/1995). Pertanto, i contributi versati alle casse possono essere cumulati con quelli versati in altre forme soltanto ai fini del diritto, ma non per la misura della pensione.